Attribuzione di mansioni inferiori: quando si riduce la retribuzione?
La normativa limita e sottomette a un’apposita procedura l’attribuzione di mansioni inferiori al dipendente al fine di salvaguardarne il bagaglio professionale.
Il Codice Civile statuisce all’art. 2103 che il dipendente dev’essere adibito alle mansioni (attività) per le quali è stato assunto. Tra i contenuti obbligatori del contratto di lavoro subordinato figurano infatti “l’inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore o, in alternativa, le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro” (art. 1, lett. d) D.Lgs. 152/1997). Stante la contrattualizzazione delle mansioni è possibile, nel corso del rapporto, adibire il dipendente ad attività diverse rispetto a quelle assegnate inizialmente, purché riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento (mansioni fungibili) o corrispondenti all’inquadramento superiore successivamente acquisito (promozione). Il margine di manovra dell’azienda si riduce in maniera rilevante nel momento in cui sorge l’esigenza di assegnare al dipendente mansioni inferiori. Analizziamo la questione in dettaglio. Attribuzione di mansioni inferiori con clausola di salvaguardia - A norma dell’art. 2103 c.c. l’adibizione a mansioni inferiori è vietata in quanto considerata lesiva del bagaglio professionale acquisito dal lavoratore. Fanno eccezione (comma 2) le ipotesi di modifica degli assetti organizzativi aziendali, tali da incidere sulla posizione del dipendente, e quelle contemplate dalla contrattazione collettiva. In entrambe le casistiche operano le seguenti clausole di salvaguardia:- il dipendente può essere assegnato a mansioni...