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Lavoro 29 Maggio 2023

Aumento dell’indennità di congedo parentale Inps

Circolare 16.05.2023, n. 45, con i nuovi codici da utilizzare dal 1.07; si attendono istruzioni per le indennità erogate fino al 30.06.2023.

L’art. 1, c. 359 L. 29.12.2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023) ha elevato l’indennità di congedo parentale dal 30% all'80% della retribuzione, a copertura di un mese di congedo fruito fino al sesto anno di vita del bambino. L’Inps dirama le istruzioni operative con la circolare 16.05.2023, n. 45, con la quale fornisce anche i nuovi codici da utilizzare a partire dal 1.07.2023, avvertendo però che per le indennità erogate fino al 30.06.2023 saranno fornite ulteriori istruzioni per le modalità di trasmissione dei dati tra i datori di lavoro e l’Inps per la raccolta delle informazioni necessarie a consentire il relativo monitoraggio. Il beneficio è riconosciuto ai soli lavoratori dipendenti a condizione che il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità termini successivamente al 31.12.2022, il che comporta l'esclusione per tutti i genitori che hanno concluso la fruizione del congedo di maternità o di paternità al 31.12.2022. Appare utile uno degli esempi elaborati dall’Inps: figlio nato il 15.11.2022; la madre lavoratrice dipendente termina il periodo di congedo di maternità il 15.02.2023; il padre ha fruito di 15 giorni di congedo parentale dal 16.11.2022 al 30.11.2022 (indennizzati al 30% della retribuzione); il padre fruisce, inoltre, di 1 mese di congedo parentale dal 15.01.2023 al 14.02.2023. Il mese di congedo parentale fruito nel 2023...

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