Arriva, in esito all'iter di conversione del c.d. decreto Bollette, la salvaguardia tanto attesa per le auto aziendali concesse in uso promiscuo, cioè per uso lavorativo e personale, ai dipendenti. Il disegno di legge di conversione con modificazioni, del D.L. 28.02.2025, n. 19 è stato approvato definitivamente, il 23.04.2025, dall'Aula del Senato. Si attende ora la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per l'operatività delle nuove disposizioni.
L’art. 6, c. 2-bis, introdotto dalla Camera, in particolare interviene sul regime di tassazione dei fringe benefits connessi agli autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo ai dipendenti.
Con l'inserimento del nuovo c. 48-bis nell’art. 1 della Legge di Bilancio 2025 (L. 30.12.2024, n. 207), si dispone l’applicazione della disciplina vigente al 31.12.2024 a 2 categorie di veicoli. Si tratta:
- dei veicoli concessi dal 1.07.2020 al 31.12.2024;
- dei veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31.12.2024 e concessi in uso promiscuo dal 1.01.2025 al 30.06.2025.
Il nuovo c. 2-ter prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla norma, che, si legge testualmente, mira ad “assicurare la progressiva attuazione delle misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica nel rispetto dei princìpi di progressività e proporzionalità per le famiglie e le imprese”.
In particolare, la deroga risponde all'esigenza di assicurare l'applicazione del vecchio regime fiscale alle aziende che, prima dell’entrata in vigore della legge di Bilancio 2025, si erano già attivate per la stipula di contratti di leasing o per il noleggio di veicoli destinati alla flotta aziendale, da consegnare nel 2025.
Con l'entrata in vigore delle norme del decreto Bollette i criteri di tassazione dei fringe benefits connessi agli autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo ai dipendenti sarà in buona sostanza il seguente (art. 51, c. 4, lett. a), Tuir, come modificato dall'art. 1, cc. 48 e 48-bis, L. 31.12.2024, n. 207).
Veicoli immatricolati e concessi in uso promiscuo entro il 30.06.2020
Ai fini della determinazione del reddito da lavoro dipendente, si assume il 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 Km, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI nazionali, al netto dell'ammontare eventualmente trattenuto al dipendente.
Veicoli concessi in uso promiscuo dal 1.07.2020 al 31.12.2024 e veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31.12.2024 e concessi in uso promiscuo dal 1.01.2025 al 30.06.2025 (nuovo c. 48-bis dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2025).
Ai fini della determinazione in denaro dei valori che costituiscono il reddito da lavoro dipendente, si applicano le disposizioni del Tuir vigenti al 31.12.2024. Tali disposizioni, a prescindere dal tipo di alimentazione del veicolo, calcolano il benefit da tassare in percentuale, in base alla classe di emissione CO2 del veicolo, nel seguente modo:
- valore di emissione CO2 fino a 60 g/km - valore del fringe benefit 25%;
- valore di emissione CO2 > a 60g/km ma non a 160g/km - valore del fringe benefit 30%;
- valore di emissione CO2 > a 160g/km ma non a 190g/km - valore del fringe benefit 50%;
- valore di emissione CO2 > a 190g/km - valore del fringe benefit 60%.
Veicoli di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1.01.2025 (c. 48 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2025), con la deroga di cui al decreto Bollette (nuovo c. 48-bis nell’art. 1 della Legge di Bilancio 2025).
Ai fini della determinazione in denaro dei valori che costituiscono il reddito da lavoro dipendente, il fringe benefit è determinato assumendo un valore percentuale basato sul tipo di alimentazione del veicolo, pari al:
- 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica;
- 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in;
- 50% per gli altri veicoli.
dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.
