RICERCA ARTICOLI
Accertamento, riscossione e contenzioso 19 Settembre 2026

Avviso bonario Inps: la giacenza interrompe la prescrizione

Per la Cassazione (ordinanza 3.09.2026, n. 24978), l’avviso bonario spedito per raccomandata si presume conosciuto dal rilascio dell’avviso di giacenza, salva la prova contraria del destinatario.

La data lasciata dal postino nella cassetta può decidere le sorti di un credito previdenziale. Con l’ordinanza 3.09.2026, n. 24978 la Sezione lavoro della Corte di Cassazione ha stabilito che l’avviso bonario Inps inviato con raccomandata entra nella sfera di conoscibilità del destinatario già con il rilascio dell’avviso di giacenza. Da quel momento opera la presunzione prevista dall’art. 1335 c.c. e la comunicazione può produrre l’effetto di costituzione in mora, interrompendo la prescrizione dei contributi. La pronuncia individua quindi la conoscibilità giuridica nella data dell’avviso lasciato al destinatario e attribuisce al successivo ritiro del plico una funzione diversa.Caso e sequenza delle date - La controversia riguardava contributi alla Gestione Separata riferiti al 2010 e richiesti a un lavoratore. L’obbligazione era scaduta il 6.07.2011 e il termine quinquennale sarebbe maturato il 6.07.2016. L’Inps aveva spedito l’avviso bonario il 22.06.2016. Il tentativo di consegna risultava avvenuto il 4.07, con rilascio dell’avviso di giacenza e deposito del plico presso l’ufficio postale; il plico era stato ritirato il 12.07. Il calendario decideva quindi l’esito della prescrizione. L’efficacia attribuita al 4.07 collocava l’interruzione entro il termine; la data del 12.07 cadeva oltre la scadenza. Il Tribunale e la Corte d’appello di Catania avevano dato rilievo al ritiro del plico. I giudici territoriali avevano applicato per analogia...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.