Con il messaggio 11.06.2026, n. 1970 l'Inps ha reso operative le modalità di fruizione dell'esonero contributivo introdotto dall'art. 1 D.L. 62/2026, meglio noto come “Bonus Donne 2026”. Il provvedimento segue la circolare 14.05.2026, n. 57, con la quale l'Istituto aveva già illustrato l'ambito applicativo della misura, e ne completa il quadro procedurale con le indicazioni necessarie alla concreta gestione nei flussi telematici.
Si rammenta che l'incentivo consiste nell'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro privato, per le assunzioni a tempo indeterminato di donne svantaggiate ai sensi dell'art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014, ovvero prive di occupazione regolare da almeno 24 mesi (ovunque residenti), da almeno 12 mesi se rientranti nelle categorie di cui alle lettere da b) a g), ovvero svantaggiate ai sensi delle lettere da a) a g) indipendentemente dalla durata della disoccupazione. Il beneficio è articolato su 2 soglie: fino a 650 euro mensili per lavoratrice nelle ipotesi ordinarie (art. 1, c. 1 D.L. 62/2026) e fino a 800 euro mensili per le assunzioni di donne residenti nelle Regioni della ZES unica del Mezzogiorno (c. 2). La misura è stata comunicata alla Commissione europea in esenzione da notifica, con numero di aiuto SA.123245.
Ai fini della fruizione del beneficio, a decorrere dalla data di pubblicazione del messaggio, i datori di lavoro interessati possono presentare istanza telematica accedendo al “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” sul sito istituzionale, mediante identità digitale (SPID di livello 2 o superiore, CIE di livello 3 o CNS). La domanda va compilata secondo le istruzioni già fornite al paragrafo 10 della circolare n. 57/2026.
L'esposizione dell'agevolazione nella sezione “PosContributiva” del flusso UniEmens decorre dal mese di competenza luglio 2026. Per il c. 1 (soglia ordinaria) il codice causale da utilizzare è “ED26”; per il c. 2 (ZES unica) il codice è “EDZS”. In entrambi i casi, nell'elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” va riportato il numero di protocollo della domanda telematica preventivamente autorizzata.
Particolare rilievo assume la gestione temporale del recupero degli arretrati riferiti al periodo da gennaio 2026 fino al mese precedente l'esposizione corrente, che dovrà avvenire esclusivamente nei flussi di competenza di luglio, agosto e settembre 2026. Sul piano contabile, le somme sono imputate al conto GAW37202, già istituito con la circolare n. 91/2025 e ora aggiornato nella denominazione, attraverso i codici evento L641 e L642 (c. 1) e L643 e L644 (c. 2). Analoghe indicazioni sono dettate per i datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica che operano tramite la sezione “ListaPosPA” e utilizzano i codici recupero “74” e “75” e per i datori di lavoro agricoli, per i quali il flusso “PosAgri” prevede i codici agevolazione “DE” e “DF” (c. 1) e “DG” e “DH” (c. 2).
Nel messaggio l’Inps ribadisce il divieto di cumulo sancito dall’art. 1, c. 9 del decreto in ragione del quale il bonus Donne 2026 non è compatibile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento. I datori di lavoro che stiano già fruendo di agevolazioni incompatibili, tuttavia, possono optare per la misura in esame, a condizione di restituire il beneficio precedentemente goduto mediante flussi regolarizzativi elaborati senza aggravio di sanzioni civili.
La pubblicazione del messaggio segna dunque l'avvio effettivo della procedura; le domande sono trasmissibili e il quadro delle istruzioni di flusso è completo. Resta tuttavia rilevante la finestra temporale entro cui i datori di lavoro devono gestire gli arretrati, circoscritta ai 3 mesi luglio-settembre 2026, termine oltre il quale la regolarizzazione dei periodi pregressi non sarà più ammessa attraverso i meccanismi ordinari.
