Abrogando ex tunc la proroga, per le assunzioni dal 1.01.2026 al 31.12.2026, del Bonus donne ex art. 14, cc. da 1-bis a 1-quater D.L. 200/2025, il decreto Lavoro ha introdotto un nuovo esonero contributivo “plasmato” sulle definizioni eurocomunitarie di “svantaggio” del Regolamento UE n. 651/2014 e pertanto conforme alla disciplina degli aiuti UE.
Il nuovo incentivo, tuttavia, nonostante la forte convenienza economica, presenta forti limiti applicativi, che potrebbero essere superati orientandosi sulla misura strutturale.
Il nuovo Bonus donne 2026 ex art. 1 D.L. 62/2026 e circolare Inps n. 57/2026 si applica solo alle assunzioni a tempo indeterminato, anche part-time e in somministrazione (con esclusione di apprendistato, lavoro domestico, lavoro intermittente e occasionale) di lavoratrici svantaggiate o molto svantaggiate come individuate dal Regolamento UE n. 651/2014. Si tratta di lavoratrici che, alla data di assunzione, si trovano in una delle seguenti condizioni:
1. donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi (appartenenti, pertanto, alla categoria di "donne molto svantaggiate");
2. prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi e che appartengono a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'art. 2 del Regolamento UE n. 651/2014 (rientranti, anch'esse, nella categoria di "donne molto svantaggiate");
3. donne che appartengono a una delle categorie di cui alle lettere da a) a g) della definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'art. 2 del Regolamento UE n. 651/2014 (ossia "donne svantaggiate").
L'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali effettivamente sgravabili a carico dei datori di lavoro privati ed enti equiparabili, anche agricoli e anche non imprenditori, con esclusione dei premi e contributi Inail, è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi per le donne molto svantaggiate e di 12 mesi per le donne svantaggiate. L'agevolazione è concessa nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice, elevato a 800 euro mensili per le lavoratrici residenti, alla data dell'assunzione, nelle Regioni Zes del Mezzogiorno ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, Marche e Umbria).
Più ampia è invece la portata applicativa del bonus donne strutturale della legge Fornero (art. 4, cc. 8-11 L. 92/2012).
L'incentivo spetta ai datori di lavoro privati, anche agricoli, ma non domestici, per l'assunzione a tempo determinato/indeterminato anche a scopo di somministrazione e part-time o per la trasformazione del rapporto di lavoro da TD a TI delle seguenti categorie di donne svantaggiate/molto svantaggiate:
- donne di età pari o superiore a 50 anni, disoccupate da oltre 12 mesi;
- donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti UE;
- donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere (individuati, per l'anno 2026, dal decreto n. 3795/2025);
- donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.
L’incentivo è riconosciuto nella misura del 50% e si applica sia sui contributi a carico ditta del datore di lavoro sia sui premi e contributi Inail, senza massimali fissi e per una durata variabile in base alla natura del rapporto di lavoro instaurato (fino a 12 mesi, per assunzioni TD, 18 mesi per assunzioni TI e 18 mesi complessivi per trasformazione da TD a TI).
Sia il Bonus donne del decreto Lavoro sia il Bonus donne della legge Fornero sono subordinati al rispetto del requisito dell’incremento occupazionale netto.
