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Diritto del lavoro e legislazione sociale 13 Aprile 2026

Bonus nuovi nati: disciplina e istruzioni per le domande 2026

L'Inps ricapitola la disciplina del Bonus nuovi nati che riconosce un contributo di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato dal 1.01.2025 e fornisce le istruzioni per la presentazione delle domande relative all'annualità 2026.

Con la circolare 10.04.2026, n. 45, l'Inps ha analizzato la disciplina del cosiddetto Bonus nuovi nati, introdotta dall'art. 1, cc. 206-208 L. 207/2024 (legge di Bilancio 2025). La misura prevede l'erogazione di un contributo una tantum di 1.000 euro per ciascun figlio nato o adottato a partire dal 1.01.2025, con la finalità di sostenere la natalità e far fronte alle spese connesse all'accoglienza del nuovo nato in famiglia. La medesima circolare fornisce le istruzioni operative per la presentazione delle domande relative all'annualità 2026 e chiarisce le modalità di applicazione del nuovo ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l'inclusione, introdotto dalla Legge di bilancio 2026.

Il diritto al beneficio è subordinato alla presenza congiunta di più requisiti. Sotto il profilo soggettivo, possono accedere al bonus i genitori in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea, nonché i cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso unico di lavoro o di permesso per motivi di ricerca, purché autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi. In un'ottica di ampliamento della platea, l'Istituto precisa che, in applicazione della normativa europea e degli orientamenti della Corte di Giustizia UE, possono beneficiare del contributo anche i cittadini di Paesi terzi titolari di un permesso di durata non inferiore a 1 anno.

Sul versante economico, è richiesto un ISEE specifico per prestazioni familiari e per l'inclusione, depurato degli importi percepiti a titolo di Assegno Unico e Universale, non superiore a 40.000 euro. Il richiedente deve inoltre essere residente in Italia in via continuativa dalla data dell'evento (nascita, adozione o affidamento preadottivo) fino alla presentazione della domanda. Per le nascite, le adozioni e gli affidamenti preadottivi verificatisi nel corso del 2026, la domanda deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla data dell'evento.

Nel caso in cui il servizio di presentazione delle domande non sia ancora operativo alla data dell'evento, il termine decorre dalla pubblicazione del messaggio Inps di apertura del servizio. Il bonus può essere richiesto in alternativa da uno dei due genitori; in caso di genitori non conviventi, la domanda spetta a quello che convive con il minore. Condizione indispensabile per la presentazione è il possesso di un ISEE in corso di validità per prestazioni agevolate ai minorenni, oppure l'avvenuta presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in cui sia presente il figlio a cui si riferisce l'evento.

La domanda può essere trasmessa attraverso il portale web dell'Inps l'app Inps mobile, il Contact Center Multicanale o tramite gli istituti di patronato. L'erogazione avviene in ordine cronologico di arrivo, nei limiti delle risorse finanziarie stanziate per l'anno di riferimento. Il Bonus nuovi nati è escluso dalla base imponibile ai fini dell’Irpef, pertanto, l'importo erogato non concorre alla formazione del reddito complessivo del beneficiario. Sotto il profilo finanziario, l'onere è stimato in 360 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

L'Inps è tenuto a monitorare mensilmente le risorse impegnate e a comunicarne l'andamento ai Ministeri competenti. Qualora si prefigurino scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, è prevista la possibilità di rideterminare, con decreto interministeriale, tanto l'importo del bonus quanto la soglia ISEE per l'accesso alla misura.