Il datore di lavoro deve presentare domanda di ammissione all’esonero contributivo con il modulo di istanza online, che sarà reso disponibile dall’Inps nella sezione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) - Bonus ZES 2026”.
Per essere ammesso alla fruizione dell’esonero contributivo bonus ZES 2026 di cui all'art. 3 D.L. 30.04.2026, n. 62, o decreto Lavoro, il datore di lavoro dovrà dichiarare di corrispondere ai lavoratori un trattamento economico individuale in misura non inferiore al trattamento economico complessivo (TEC) come determinato dall'art. 7 del decreto Lavoro. È quanto ha chiarito l'Inps con la circolare 14.05.2026, n. 56, con la quale fornisce le prime indicazioni operative sul nuovo bonus ZES 2026.L’esonero può essere riconosciuto:- in favore dei datori di lavoro privati che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo che, nel mese in cui procedono all’assunzione incentivata, occupano fino a un massimo di 10 dipendenti. Il requisito dimensionale va verificato al netto del numero dei lavoratori per i quali si intende beneficiare dell’esonero contributivo bonus ZES 2026;- per le assunzioni, nel periodo dal 1.01.2026 al 31.12.2026, di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle Regioni della ZES unica.L'esonero spetta anche per i soggetti occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero. In tal caso, ai fini del riconoscimento del beneficio residuo spettante per la successiva assunzione del lavoratore, non è previsto l’invio di una nuova richiesta.Le...