Diritto del lavoro e legislazione sociale
24 Luglio 2026
Buoni pasto ai turnisti quando la mensa è inaccessibile
La sentenza del Tribunale di Gela 19.06.2026, n. 408 chiarisce che, nei turni superiori a 6 ore, l’impossibilità concreta di fruire della pausa e della mensa dà diritto al servizio sostitutivo.
Con la sentenza 19.06.2026, n. 408 il Tribunale di Gela, in funzione di giudice del lavoro, ha accolto il ricorso di un lavoratore turnista del comparto sanitario. La domanda riguardava i pasti sostenuti a proprie spese e il valore dei buoni maturati tra il 1.12.2020 e il 31.10.2025. Il giudice ha riconosciuto il risarcimento per i turni eccedenti le 6 ore nei quali l’organizzazione del servizio aveva impedito una pausa adeguata.Pausa e diritto alla mensa - La decisione collega l’art. 29 Ccnl integrativo del comparto sanità del 20.09.2001 all’art. 8 D.Lgs. 66/2003. La norma attribuisce al lavoratore un intervallo quando la prestazione giornaliera eccede le 6 ore, con finalità di recupero delle energie psicofisiche e di eventuale consumazione del pasto. Il contratto collettivo affida alle aziende l’organizzazione della mensa o delle modalità sostitutive e mantiene a livello nazionale i requisiti per l’accesso al beneficio. Secondo il Tribunale, la particolare articolazione dell’orario richiamata dal Ccnl coincide, nel caso esaminato, con una distribuzione del servizio che fa maturare il diritto alla pausa. Da tale presupposto discende il diritto alla mensa oppure al buono pasto. Il criterio applicato riguarda i turni eccedenti le 6 ore e prescinde dalla loro collocazione nelle consuete fasce del pranzo o della cena. La pausa può essere fissata in qualunque momento della giornata, tenendo conto delle esigenze tecniche dell’attività.Regolamento aziendale -...