Buoni pasto e pause non godute: il risarcimento non è tassabile
Le somme corrisposte ai dipendenti a titolo di risarcimento per la mancata fruizione della pausa mensa e per la conseguente omessa attribuzione dei buoni pasto sono qualificate come danno emergente e restano escluse da imposizione.
Con la risposta all’interpello 7.08.2026, n. 156 l'Agenzia delle Entrate è tornata a occuparsi di un tema che intreccia diritto del lavoro e diritto tributario, offrendo un chiarimento di sicuro interesse operativo per i datori di lavoro chiamati a dare esecuzione a pronunce giudiziali in materia di pausa mensa non goduta.Il caso riguarda un'azienda destinataria di numerose condanne giudiziali, con cui i giudici hanno riconosciuto ai dipendenti il diritto a un ristoro economico per la mancata fruizione della pausa durante turni superiori alle 6 ore giornaliere e per la conseguente omessa attribuzione dei buoni pasto o del servizio sostitutivo di mensa. L'istante ha chiesto all'Amministrazione Finanziaria di chiarire il corretto trattamento fiscale delle somme da corrispondere, comprensive di interessi legali e rivalutazione monetaria.La questione ruota attorno all'art. 6, c. 2 del Tuir, che assoggetta a tassazione le indennità risarcitorie quando queste assolvano una funzione sostitutiva o integrativa di redditi non percepiti. La disposizione, come noto, distingue 2 categorie di pregiudizio: il lucro cessante, ossia il mancato guadagno che l'indennizzo va a compensare, il quale mantiene la natura reddituale della posta sostituita e ne segue il regime impositivo; il danno emergente, ossia la perdita patrimoniale effettivamente subita, che per definizione resta estraneo alla logica reddituale e dunque escluso da imposizione.L'Agenzia ribadisce un orientamento già presente...