Diritto del lavoro e legislazione sociale
08 Settembre 2026
Cambio appalto, chi ha diritto all’assunzione con la clausola sociale
La Cassazione lega il passaggio del personale alla continuità delle prestazioni e al fabbisogno del servizio. Decisiva l’assegnazione stabile del lavoratore alle attività affidate al nuovo gestore.
Nell’applicazione della clausola sociale prevista dall’art. 37 del Ccnl Cooperative sociali, il diritto all’assunzione richiede una verifica concreta del servizio che prosegue e dei lavoratori necessari a svolgerlo. Con l’ordinanza 31.08.2026, n. 24904 la Corte di Cassazione, sezione lavoro, precisa le condizioni di applicazione della clausola sociale prevista dall’art. 37 del Ccnl Cooperative sociali. La tutela della continuità occupazionale opera in presenza delle medesime prestazioni e del medesimo fabbisogno organizzativo, accertati attraverso il capitolato e gli atti del nuovo affidamento. Il vincolo al passaggio riguarda quindi il personale già stabilmente impiegato nelle attività interessate.Servizio passa all’azienda comunale - La controversia riguarda un lavoratore assunto a tempo indeterminato e part-time da una cooperativa, con mansioni di autista nei servizi sociali affidati da un Comune. Nel 2018 l’Amministrazione decide di gestire direttamente quelle attività attraverso un’Azienda speciale. Il progetto prevede il transito degli operatori delle cooperative appaltatrici in possesso dei requisiti stabiliti, tra cui un contratto a tempo indeterminato e almeno 6 mesi di anzianità. La cooperativa segnala il lavoratore come addetto alle sostituzioni: il suo nominativo viene pertanto inserito nella "long list", destinata ai percorsi di stabilizzazione del personale residuo, tra cui i lavoratori impiegati per coprire le assenze. Il lavoratore chiede...