Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione dirimono il contrasto in ordine alla capacità processuale del soggetto fallito a impugnare l’atto impositivo.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza 28.04.2023, n. 11287, dirime la controversia in ordine ai presupposti relativi alla legittimità processuale del soggetto fallito, ritenendo che il medesimo non incontri condizioni ostative al diritto ad intraprendere l’azione processuale in caso di astensione del curatore dall'impugnazione dell’atto impositivo, indipendentemente dai motivi della sua decisione a non impugnare l’avviso di accertamento.
In ordine alla condizione d’inerzia del curatore fallimentare, alla base di una ritenuta legittima supplenza vicaria da parte del soggetto fallito, è da ritenere come essa, se ostruita da giudizi valutativi del curatore in ordine alla convenienza ad intraprendere il contenzioso tributario, si riveli giuridicamente menomata di ogni prospettiva conciliativa con l’indeclinabile diritto di difesa che costituzionalmente deve essere garantito al soggetto fallito. Il Giudice di Cassazione riconosce che gli interessi sottesi alle 2 sfere di considerazione (quella del curatore fallimentare e quella del soggetto fallito) non possono mai convergere, essendo il giudizio del curatore connesso al fallimento, mentre quello del contribuente, esclusivo soggetto passivo d’imposta (a differenza del curatore che assume e mantiene una condizione di terzietà verso il rapporto d’imposta) attiene al diritto di difesa del suo status fiscale e di tutela del suo compendio...