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Diritto del lavoro e legislazione sociale 12 Marzo 2026

Caporalato e filiere: prevenzione e responsabilità d’impresa

L’art. 603-bis c.p. e le recenti indagini giudiziarie evidenziano come il rischio di sfruttamento del lavoro coinvolga intere filiere produttive. Centrale il ruolo della prevenzione, degli audit di filiera e della consulenza giuslavoristica.

Negli ultimi anni il fenomeno del caporalato e dello sfruttamento lavorativo è tornato al centro dell’attenzione istituzionale e giudiziaria, anche a seguito di indagini che hanno coinvolto settori diversi dall’agricoltura tradizionalmente associata al fenomeno, tra cui logistica, moda, manifattura e servizi di piattaforma.
Il quadro normativo di riferimento è rappresentato dall’art. 603-bis c.p., introdotto dalla L. 29.10.2016, n. 199, che disciplina il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. La norma punisce non soltanto chi recluta manodopera al fine di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, ma anche il datore di lavoro che utilizza lavoratori sottoposti a tali condizioni approfittando del loro stato di bisogno.

La disposizione individua una serie di indici sintomatici di sfruttamento, tra cui:
- corresponsione di retribuzioni palesemente difformi dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- reiterata violazione della normativa in materia di orario di lavoro, riposi e ferie, prevista dal D.Lgs. 66/2003;
- violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008;
- condizioni di lavoro degradanti o metodi di sorveglianza incompatibili con la dignità del lavoratore.
Nel tempo l’interpretazione giurisprudenziale della norma si è progressivamente ampliata. La Cassazione ha chiarito che il reato può configurarsi anche in assenza della figura tradizionale del “caporale”, quando la struttura della filiera produttiva o l’organizzazione del lavoro determinano condizioni sistemiche di sfruttamento (Cass. pen., sez. IV, 18.01.2024, n. 2779; Cass. pen., sez. IV, 16.11.2023, n. 45615). Questo orientamento riflette una trasformazione delle dinamiche produttive: molte imprese operano oggi attraverso catene di appalto e subappalto, talvolta articolate su più livelli, con il rischio che lungo la filiera si generino distorsioni nelle condizioni di lavoro.
In tale contesto, assume rilievo anche la disciplina della responsabilità solidale negli appalti, prevista dall’art. 29 D.Lgs. 276/2003, secondo cui il committente è obbligato in solido con l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori per i trattamenti retributivi e contributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell’appalto.
Accanto alla responsabilità civilistica, la giurisprudenza ha evidenziato come, in presenza di determinate condizioni, possano emergere anche profili di responsabilità penale o amministrativa dell’impresa, in particolare ai sensi del D.Lgs. 231/2001, qualora l’organizzazione aziendale consenta o non prevenga efficacemente situazioni di sfruttamento.

Negli ultimi anni le attività di vigilanza si sono progressivamente orientate verso una logica di filiera, con la conseguenza che si è concentrata non soltanto sull’impresa direttamente coinvolta nell’illecito, ma anche sui rapporti contrattuali e organizzativi che collegano i diversi operatori economici. In tale prospettiva, assume crescente rilevanza il tema della prevenzione del rischio legale e ispettivo, attraverso strumenti di verifica preventiva della conformità normativa. Tra questi strumenti rientrano gli audit di legalità di filiera, finalizzati ad analizzare in modo sistematico: la struttura dei contratti di appalto e subappalto; il corretto inquadramento contrattuale dei lavoratori; l’applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro; la coerenza tra costi del lavoro, organizzazione produttiva e prezzi praticati nella filiera; il rispetto delle normative in materia di orario di lavoro, sicurezza e regolarità contributiva. L’obiettivo di tali attività non è esclusivamente difensivo, ma consiste nel governo preventivo del rischio, consentendo alle imprese di individuare eventuali criticità organizzative e adottare tempestivamente misure correttive. La crescente attenzione delle autorità giudiziarie e ispettive dimostra infatti come il fenomeno dello sfruttamento lavorativo non possa più essere considerato un problema marginale o circoscritto a specifici settori produttivi. Al contrario, esso rappresenta un tema strutturale di compliance e sostenibilità delle filiere produttive.

In questo contesto, la consulenza giuslavoristica assume un ruolo strategico nel supportare le imprese nella costruzione di modelli organizzativi e politiche del lavoro conformi alla normativa, in grado di coniugare competitività economica e tutela dei lavoratori.