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Lavoro
31 Maggio 2021
Cassa integrazione o esonero, a voi la scelta
I datori di lavoro possono scegliere se accedere agli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa emergenziale oppure richiedere l’esonero alternativo. Riepiloghiamo le regole.
La normativa emergenziale, nel corso nel tempo, ha previsto 3 esoneri in favore delle aziende che hanno rinunciato o rinunceranno agli ammortizzatori sociali.
L’art. 3, D.L. 14.08.2020, n. 104 ha per la prima volta inserito un’agevolazione per i datori di lavoro che hanno usufruito di ammortizzatori sociali nei mesi di maggio e/o giugno 2020, ma che hanno rinunciato a richiederne la proroga con riferimento alle 18 settimane previste dal medesimo D.L. 104/2020. L’esonero, fruibile in massimo 4 mesi entro il 31.12.2020, è pari alla contribuzione non versata a carico datore di lavoro riferita al doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e/o giugno 2020.
La circolare Inps 18.09.2020, n. 105 e successivamente il messaggio Inps 13.11.2020, n. 4254 sono intervenuti sul tema.
Il 2° esonero è stato previsto dall’art. 12, c. 14, D.L. 137/2020. La circolare Inps 11.02.2021, n. 24 ha dato le prime indicazioni e, da ultimo, è intervenuto il messaggio Inps 6.05.2021, n. 1836.
L’esonero è pari alla contribuzione non versata a carico del datore di lavoro riferita alle ore di integrazione salariale fruite nel mese di giugno 2020 e può essere fruito per un periodo massimo di 4 settimane entro il 31.08.2021.
Tale esonero opera per le aziende che hanno fruito di ammortizzatori sociali nel mese di giugno 2020 e che hanno rinunciato ad accedere alle ulteriori 6 settimane di cassa integrazione...