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Accertamento, riscossione e contenzioso 08 Aprile 2026

Cassazione e doppia presunzione: criticità nella struttura indiziaria

L’ordinanza 25.03.2026, n. 7085 ammette la presunzione “a catena” nell’accertamento tributario, valorizzando la sequenza inferenziale. Restano, tuttavia, rilevanti dubbi in ordine alla tenuta dei requisiti di gravità, precisione e concordanza ex art. 2729 c.c.

La Cassazione, con l’ordinanza 25.03.2026, n. 7085, ha analizzato la questione riguardante la nota controversia relativa alla distribuzione extracontabile degli utili ai soci di una società a cd. ristretta base sociale. Il contribuente, nel ricorso, lamentava il vizio di motivazione dell’avviso di accertamento notificatogli personalmente e basato esclusivamente sulle presunzioni poste a base dell’accertamento notificato alla società, che, a sua volta, si fondava su altre presunzioni.La Corte ha ritenuto infondato il motivo di doglianza, affermando, in primo luogo, che la cd. praesumptio de praesumpto non è di per sé vietata, dovendosi richiamare, sul punto, l’orientamento espresso dalla pronuncia della Cassazione n. 19993/2025, per la quale “nel sistema processuale non esiste il divieto della cd. doppia presunzione, non riconducibile né agli artt. 2729 e 2697 c.c. né a qualsiasi altra norma, ben potendo il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituire la premessa di un’ulteriore presunzione idonea a fondare l’accertamento del fatto ignoto, a condizione che la concatenazione di inferenze presuntive non sia debole, cioè inattendibile e infondata, e si fondi su una serie lineare di inferenze, ciascuna delle quali, nella sua conclusione, sia la premessa di una inferenza successiva e sia conforme ai criteri di precisione, gravità e concordanza di cui all’art. 2729 c.c.”.In secondo luogo, tale tipologia di presunzione non sarebbe così...

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