Diritto del lavoro e legislazione sociale 07 Maggio 2024

Cassazione: licenziamento valido se affittuario subentra nell’accordo

La Corte Suprema ribalta la sentenza d’Appello, sottolineando l’importanza degli accordi pregressi tra azienda e sindacati nel determinare la legittimità dei licenziamenti.

La sentenza della Corte di Cassazione n. 10213/2024 mette in luce le complesse dinamiche legate ai licenziamenti collettivi nel contesto di trasferimenti di azienda e accordi sindacali preesistenti. Questo caso offre importanti chiarimenti sulla corretta tutela dei diritti dei lavoratori coinvolti in delicate situazioni aziendali. Il contesto giudiziario - Una lavoratrice, inizialmente dipendente di una S.p.A. e successivamente di un’altra entità aziendale a seguito di un affitto di azienda, aveva impugnato il licenziamento, ritenendolo discriminatorio, ritorsivo e privo di giusta causa. Il Tribunale di Gorizia le diede ragione, ordinando la reintegrazione nel posto di lavoro e il pagamento di un'indennità. La Corte d’Appello di Trieste confermò la sentenza, respingendo i ricorsi di entrambe le parti. La S.p.A. decise quindi di rivolgersi alla Cassazione. Il ricorso per Cassazione e la rilevanza degli accordi pregressi - La S.p.A. ha presentato ricorso per Cassazione, contestando l’interpretazione da parte della Corte d’Appello degli accordi pregressi e delle norme del Codice Civile riguardanti la correttezza del licenziamento della lavoratrice. In particolare, la S.p.A. ha evidenziato che l’accordo sindacale del 14.02.2017, pur prevedendo inizialmente un impegno a non licenziare, era espressamente limitato nel tempo a una durata di 12 mesi. Pertanto, secondo l’azienda, tale accordo non avrebbe dovuto...

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