Dal 1.01.2019 l’indennità sostitutiva del premio di risultato (art. 9 del Ccnl) e l’Elemento di garanzia retributiva (art. 10 del Ccnl) vengono sostituiti da flexible benefits per un importo di 258 euro che le aziende dovranno mettere a disposizione di tutti i dipendenti a partire dal mese di febbraio di ogni singolo anno da utilizzare entro il 31.12 dell’anno stesso.Hanno diritto a tali benefits i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1.01 di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31.12 di ciascun anno:- con contratto a tempo indeterminato;- con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno 6 mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1.01-31.12).Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita e non indennizzata nel periodo dal 1.01-31.12.I valori dei flexible benefits non sono riproporzionabili per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda.La previsione di strumenti di welfare contrattuale si aggiunge alle offerte di beni e servizi presenti in azienda per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, riconosciuti sia individualmente sia derivanti da accordi collettivi. In caso di accordi collettivi le parti firmatarie degli accordi stessi potranno armonizzare i criteri e le modalità di riconoscimenti.A livello aziendale si terrà conto delle...