Ccnl Igiene ambientale: erogazione una tantum a marzo
L’importo dell’una tantum teorico ammonta a 100 euro sul parametro 130,07 e deve, pertanto, essere parametrato per altri livelli della classificazione del personale. Non risulta applicabile la nuova imposta sostitutiva sugli incrementi retributivi.
Con i cedolini paga di prossima elaborazione riferiti alla mensilità di marzo 2026 deve essere riconosciuta la prima tranche dell’una tantum ai lavoratori aventi diritto cui viene applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro unico del Servizi Ambientali. In particolare, ai lavoratori in servizio al 9.12.2025 e alla data di erogazione delle tranche previste viene riconosciuto un importo una tantum pari a 100 euro lordi sul parametro 130,07 (da parametrare, pertanto, per gli altri livelli della classificazione del personale) a titolo di copertura integrale del periodo 1.01.2025-30.06.2025, da corrispondere in 2 tranche di pari importo, rispettivamente con la retribuzione del mese di marzo 2026 e del mese di giugno 2026.Essendo riferita all’anno precedente rispetto a quello di corresponsione, sull’importo erogato deve essere applicata la contribuzione ordinaria e può essere applicata la tassazione separata come arretrati. Si ritiene invece, anche alla luce delle recenti precisazioni, che non sia applicabile la nuova imposta sostitutiva del 5% per i lavoratori dipendenti privati sugli incrementi retributivi, corrisposti nell’anno 2026, in attuazione dei contratti collettivi sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026. A tale riguardo, la circolare dell’Agenzia delle Entrate 24.02.2025, n. 2/E precisa che “restano, altresì, escluse dall’ambito applicativo della norma in commento le somme che, seppur disposte dal rinnovo contrattuale, sono erogate una...