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Lavoro 31 Luglio 2023

Cessazione rapporto di lavoro e preavviso: valutazioni e costi

Alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato è previsto il periodo di preavviso. Il datore di lavoro può decidere che sia lavorato oppure non lavorato corrispondendo al lavoratore l’indennità sostitutiva. Come procedere?

L’art. 2218 c.c. prevede che ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando un preavviso nei termini e modi previsti dalle norme contrattuali, e l’art. 2121 c.c. prevede il computo delle indennità di mancato preavviso. Ecco un’analisi e alcune riflessioni sul tema.

Preavviso non lavorato, dovuta indennità sostitutiva:
  • non è necessaria la prestazione lavorativa, per esempio perché il datore di lavoro ha già un sostituto o riesce a riorganizzare l’attività senza disagi, evitando così il rischio che durante il preavviso il lavoratore si ammali, caso in cui il preavviso si prolungherebbe con costi aziendali aggiuntivi;
  • serve individuare la data di cessazione in modo da non far maturare i ratei (per esempio prima del 15 del mese) e da non garantire aumenti retribuiti previsti da contratto o accordo individuale (verificare scadenze Ccnl, aumenti, scatti di anzianità o premi);
  • occorre quantificare l’importo dell’indennità sostitutiva, considerato l’art. 2121 c.c. e il Ccnl; in generale, l’indennità si calcola in base alla retribuzione che spetta al lavoratore comprendendo premi di produzione o provvigionali (facendo la media degli ultimi 3 anni), valore dei fringe benefit, vitto/alloggio o altri compensi di carattere continuativo, partecipazione agli utili, mentre sono esclusi i rimborsi spese. L’importo dell’indennità sostitutiva è pari alla retribuzione che normalmente avrebbe percepito il lavoratore se avesse lavorato.
Preavviso lavorato, non dovuta indennità sostitutiva:
  • è necessaria la prestazione del lavoratore, per esempio perché il datore di lavoro ha necessità di passaggio di consegne, affiancamento e formazione al nuovo addetto, o se sono in corso attività che devono essere concluse dal lavoratore cessante;
  • il lavoratore riceverà durante il periodo di preavviso la normale retribuzione mensile, con maturazione dei ratei delle mensilità supplementari, delle ferie/rol/permessi, premi, fringe benefit, TFR;
  • in caso di malattia il periodo di preavviso si prolunga per la durata della malattia con conseguenti maggiori costi aziendali;
  • è possibile sempre interrompere il rapporto nel corso del preavviso, riconoscendo l’indennità sostitutiva per il periodo residuo.
Particolarità:
  • permessi: è necessario verificare il Ccnl se nel periodo di preavviso sono previsti permessi per cercare nuova occupazione;
  • eventi interruttivi del preavviso, come malattia o infortunio, rinviano la data di recesso e, salvo diverso accordo, il preavviso non può coincidere con le ferie, mentre possono essere godute le ore di permesso maturate;
  • la durata del preavviso può essere modificata con periodi più lunghi con accordi individuali;
  • l’indennità sostitutiva del preavviso è indicata nel Lul ed è soggetta a contribuzione e a tassazione separata con aliquota TFR.
Giurisprudenza:
  • il periodo di mancato preavviso deve essere escluso dal computo delle mensilità aggiuntive, delle ferie e del TFR, nel caso di specie si tratta di un dirigente del settore bancario (Cass. 19.01.2023, n. 1581);
  • l'indennità di mancato preavviso non rientra nella base di computo del TFR poiché riferibile ad un periodo non lavorato (Cass. nn. 21270/2012 e 21216/2009);
  • obbligo della parte recedente di corrispondere l'indennità sostitutiva (Cass. nn. 22443/2010, 15495/2008 e 11740/2007);
  • esclusione dal computo delle mensilità aggiuntive-ferie-TFR mancando l'effettivo servizio (Cass. nn. 21216/2009 e 17248/2015);
  • il preavviso è parte del recesso e non consentirebbe a chi lo subisce di incidervi (Cass. n. 5405/2013);
  • è concepibile la rinuncia al preavviso (Cass. n. 27934/2021).