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Società e contratti 02 Luglio 2026

Cessione d’azienda: i debiti del cessionario ex art. 2560 c.c.

Con la sentenza n. 20054/2026 la Cassazione ribadisce che, nella cessione d’azienda, il cessionario risponde dei debiti ex art. 2560 c.c. solo se iscritti nelle scritture contabili obbligatorie, restando irrilevante la conoscenza aliunde del debito.

In tema di cessione di azienda, la compresenza di interessi antagonisti facenti capo a soggetti diversi (cessionario, creditori del cedente, creditori del cessionario) comporta, ai fini della responsabilità ex art. 2560, c. 2 c.c., la necessaria iscrizione del debito aziendale nelle scritture contabili obbligatorie, rendendo, in tal modo, irrilevante il dato della conoscenza aliunde del debito da parte del cessionario e consentendo anche ai creditori dell’acquirente una più chiara e immediata individuazione degli effetti del trasferimento in relazione alle loro obbligazioni (Cass., Sez. I, sent. 26.05.2025, n. 14020). L’iscrizione dei debiti, inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta, nei libri contabili obbligatori è elemento costitutivo della responsabilità dell’acquirente dell’azienda e, data la natura eccezionale della norma (art. 2560 c.c.) che prevede tale responsabilità, non può essere surrogata dalla prova che l’esistenza dei debiti era comunque conosciuta da parte dell’acquirente medesimo (Cass., Sez. L, sent. 3.04.2002, n. 4726; conf. Cass., Sez. III, sent. 10.11.2010, n. 22831). Ciò in quanto il citato art. 2560 c.c. è norma a carattere eccezionale e perciò insuscettibile di interpretazione analogica (Cassazione, Sez. I, sent. 20.06.2000, n. 8363).

La Cassazione, quindi, conferma i principi espressi in materia dall’orientamento tradizionale in ordine al fatto che l’iscrizione del debito nei libri contabili obbligatori è elemento costitutivo della responsabilità dell’acquirente e dell’esclusione della responsabilità del cessionario per debiti conosciuti aliunde, stante la natura eccezionale della disposizione dell’art. 2560, c. 2 c.c. L’applicazione di tale disciplina presuppone una reale alterità soggettiva tra il cedente e il cessionario di un’azienda e, a tale proposito, la Corte a Sezioni Unite, con la pronuncia 28.02.2017, n. 5054, ebbe ad affermare che l’art. 2560, c.c. incontra un limite, del resto evidente, solo nella carenza di un’effettiva alterità soggettiva delle parti titolari dell’azienda, come nell’ipotesi di trasformazione, anche eterogenea, della forma giuridica del soggetto (art. 2498 e ss. c.c.), stante la continuità dei rapporti pendenti, ed in quella di conferimento dell’azienda di un’impresa individuale in una società unipersonale (che non costituisce trasformazione in senso tecnico) dove, pure, è ravvisabile una perdurante identità soggettiva-sostanziale, se non formale, significativa di una conoscenza diretta dei rapporti giuridici in fieri, estranea alla ratio protettiva del successore a titolo particolare nell’azienda, sottesa all’art. 2560 c.c. Sulla scia della sentenza n. 14020/2025, si deve riconoscere che tale pronuncia delle Sezioni Unite si è limitata a circoscrivere l’ambito di applicazione dell’art. 2560, c. 2 c.c. ai casi in cui sussista un’effettiva alterità soggettiva delle parti della cessione dell’azienda e, dunque, a ritenere che tale fattispecie non si estenda ai casi in cui è ravvisabile una perdurante identità soggettiva sostanziale, seppure non formale, delle parti contraenti, e, quindi, difetti “una reale dualità di soggetti e, dunque, un’effettiva alterità tra il cedente e il cessionario” (così, Cassazione n. 21373/2023). In questi ultimi casi, infatti, non vi è un interesse conoscitivo del cessionario da tutelare, né, tanto meno, un interesse dei creditori di questi ultimi da salvaguardare atteso che la cessione non è idonea a determinare un mutamento della loro garanzia patrimoniale.

Una siffatta sostanziale identità soggettiva è stata espressamente individuata dalla citata pronuncia delle Sezioni Unite nei casi in cui il cessionario dell’azienda altro non sia che il prodotto di una trasformazione soggettiva del cedente, con conseguente prosecuzione di tutti i rapporti giuridici tra l’uno e l’altro come nell’ipotesi di trasformazione, anche eterogenea, della forma giuridica del soggetto (art. 2498 e ss. c.c.), stante la continuità dei rapporti pendenti, ovvero la persona fisica, titolare di un’impresa individuale, conferisca l’azienda in una società unipersonale della quale sia titolare la stessa persona fisica. Al di fuori di vicende traslative non è dato rinvenire “una identità soggettiva tra cedente e cessionario tale da sottrarre le cessioni di azienda dall’applicazione della disciplina di cui all’art. 2560 c.c. relativa alla responsabilità nei confronti dei terzi per i debiti aziendali” (così testualmente Cassazione n. 14020/2025). Del resto, in presenza di vicende traslative esecutrici di disegni fraudolenti ideati (anche) ai danni dei creditori del cedente gli interessi di questi ultimi possono trovare adeguata tutela mediante il ricorso agli ordinari rimedi di carattere generale, in primis l’azione revocatoria ordinaria ovvero l’azione risarcitoria (in tal senso, Cassazione n. 21561/2020).