Diritto del lavoro e legislazione sociale
18 Marzo 2026
Chat privata tra colleghi, stop alla prova disciplinare
La Corte d’Appello di Ancona, con la sentenza 19.02.2026 n. 101, ha annullato una sospensione di 5 giorni: i messaggi vocali scambiati in un gruppo WhatsApp chiuso restano corrispondenza privata.
Il caso nasce in un punto vendita della grande distribuzione di Osimo. Una dipendente del reparto pescheria era stata sanzionata dopo l’acquisizione di alcuni vocali inviati nella chat WhatsApp del reparto. Secondo l’azienda, quei messaggi contenevano frasi volgari sul pesce messo in vendita e giudizi offensivi verso i superiori, soprattutto sulla gestione dei turni. Dopo le contestazioni del 5 e 10.10.2023 e le giustificazioni della dipendente, era arrivata una sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per 5 giorni. In primo grado, il Tribunale di Ancona aveva ritenuto legittimo il provvedimento, pur distinguendo tra le critiche al prodotto, giudicate ammissibili, e quelle rivolte all’organizzazione interna, stimate eccedenti i limiti della continenza. Perché i vocali sono stati dichiarati inutilizzabili - In appello la questione cambia asse. La Corte di Ancona afferma che una chat chiusa, composta soltanto da colleghi e priva di soggetti aziendali, rientra nella sfera della corrispondenza privata tutelata dall’art. 15 Cost. Il mezzo tecnico cambia, la natura giuridica resta la stessa: un gruppo ristretto su WhatsApp viene accostato a uno scambio epistolare riservato. Da qui discende il punto centrale della decisione: il datore di lavoro non può fondare la sanzione su quei contenuti, anche quando uno dei partecipanti li abbia inoltrati all’esterno. La successiva divulgazione, secondo la Corte, resta estranea a un uso disciplinare legittimo. Venuta meno la...