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Società e contratti 18 Luglio 2026

Chiusura dell’affitto d’azienda nella liquidazione della società

Gli indennizzi ex art. 2561, c. 4 c.c. dovuti alla chiusura dell’affitto d’azienda vanno coordinati con il regime fiscale della liquidazione riscritto dal D.Lgs. 192/2024, anche ai fini della tassazione separata, come illustra un esempio numerico.

Preliminarmente si deve sottolineare come il regime fiscale della tassazione separata per gli indennizzi dovuti all’affittante a ristoro della lesione valutativa patita dall’azienda locata ai sensi dell’art. 2561, c. 4 c.c. sia soggetto all’osservanza dei parametri temporali dell’art. 17, c. 1, lett. l) del Tuir che prevede la mitigazione delle aliquote ai redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione delle società in nome collettivo e in accomandita semplice se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e l’inizio della liquidazione è superiore a 5 anni. Per agevolare la comprensione si ritiene utile ricorrere a un esempio di chiusura di affitto d’azienda.Valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda (rappresentato dalla somma algebrica dei valori fiscali di ognuno degli elementi patrimoniali attivi e passivi che formano l’iniziale azienda data in affitto) pari a 1.000.Valore di stima corrente dell’azienda (al lordo, quindi, di tutte le plusvalenze e minusvalenze maturate in conto a ognuno degli elementi del compendio patrimoniale incluso l’avviamento) alla data di decorrenza dell’affitto pari a 1.500.Valore finale fiscalmente riconosciuto dell’azienda pari a 1.200.Valore di stima dell’azienda corrente alla data di chiusura dell’affitto pari a 1.100.Fondo oneri futuri per ripristino azienda ricevuta in affitto stanziato dalla società affittuaria che si suppone essere di uguale misura fiscale e civilistica pari...

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