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Amministrazione e bilancio 15 Maggio 2026

Classificazione delle partecipazioni e regime Pex

La Cassazione analizza i criteri di classificazione delle partecipazioni tra immobilizzazioni e attivo circolante ai fini dell’applicazione del regime Pex, soffermandosi sul ruolo della destinazione economica.

L'Ufficio recuperava a tassazione il valore pieno della plusvalenza in ragione della ritenuta insussistenza dei presupposti per beneficiare del regime Pex e, in particolare, per mancanza dei presupposti di cui all'art. 87, c. 1, lett. b) e d) del Tuir. In particolare, l'Ufficio contestava che la classificazione della partecipazione in bilancio nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie era il frutto di un'operazione elusiva, atteso che la medesima avrebbe dovuto essere classificata tra le attività del circolante in quanto, sin dalla sua acquisizione, era stata economicamente destinata alla vendita ed era mancante il requisito della commercialità in capo alla società partecipata.La Cassazione diparte l’esame della controversia dall’art. 2424-bis c.c.: nel sistema civilistico, sono immobilizzazioni finanziarie le partecipazioni destinate, per decisione degli organi amministrativi della società, a investimento durevole e, per presunzione di legge, le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a 1/5 del capitale della partecipata, ovvero a 1/10 se quest'ultima ha azioni quotate in mercati regolamentati. Si tratta, invero, di presunzione non assoluta, dal momento che le partecipazioni superiori al quinto (o al decimo) fanno parte dell'attivo circolante se sono destinate a essere alienate entro breve termine.Si deve a tal proposito, infatti, considerare che il criterio per collocare le partecipazioni tra le immobilizzazioni o l'attivo circolante non è...

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