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Paghe e contributi 28 Ottobre 2026

Come riscattare i periodi di congedo per i malati oncologici

Domanda telematica all’Inps per il riscatto dei periodi di congedo per i malati oncologici previsto dall’art. 1, c. 1, della L. 106/2025 a decorrere dal 9.08.2025. Il riscatto è utile per il diritto e per la misura della pensione.

Si potrà procedere al riscatto o alla prosecuzione volontaria per i periodi di congedo biennale previsti dall’art. 1, c. 1 L. 106/2025, a decorrere dal 9.08.2025, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati affetti da malattie oncologiche o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%. A chiarirlo è l’Inps con la circolare 22.10.2026, n. 108, accogliendo un'interpretazione estensiva della norma che riconosce, al fine di garantire la più ampia tutela ai lavoratori, la facoltà di optare, per la copertura previdenziale del congedo, tra gli istituti del riscatto e della prosecuzione volontaria.

 

I periodi di congedo, continuativi o frazionati, di durata complessiva non superiore a 24 mesi, non sono retribuiti, danno diritto alla conservazione del posto di lavoro, sono incompatibili con qualsivoglia attività lavorativa e non sono computati nell’anzianità di servizio e ai fini previdenziali.
La fruizione del congedo straordinario biennale per i malati oncologici decorre inoltre dall’esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti al dipendente a qualsiasi titolo.
Il dipendente può coprire i buchi contributivi procedendo al “riscatto” oneroso (id  est mediante versamento dei relativi contributi), secondo quanto previsto per la prosecuzione volontaria dalla normativa vigente.
Il legislatore fa, comunque, salve le disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina applicabile al rapporto di lavoro.
Con la circolare n. 108/2026, emanata su conforme parere del Ministero del Lavoro, l’Inps spiega come esercitare la facoltà di riscatto.
I periodi di congedo riscattabili sono quelli effettivamente fruiti dal 9.08.2025 e non possono eccedere complessivamente il limite massimo di 24 mesi, continuativi o frazionati, nell’arco della vita lavorativa.
Inoltre, il periodo da ammettere a riscatto:
- non deve essere coperto da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto, in qualsiasi forma di previdenza obbligatoria, anche presso le Casse per i liberi professionisti ed estera;
- deve collocarsi nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, sospeso per la fruizione del congedo.
L’interessato deve produrre specifica documentazione del rapporto di lavoro, risalente al periodo del congedo, che ne comprovi l’effettiva fruizione, come, ad esempio, il provvedimento di concessione del congedo o altra documentazione equivalente. In assenza di tale documentazione, può essere acquisita una dichiarazione rilasciata “ora per allora” dal datore di lavoro, supportata dalla documentazione sanitaria.

 

La domanda di riscatto può essere presentata, dal  9.08.2025, dal diretto interessato (dipendente anche se cessato dal servizio ovvero già titolare di pensione), o dal suo superstite, presso la Gestione previdenziale di accreditamento della contribuzione relativa al periodo di lavoro coperto da congedo o, in caso di ricongiunzione o trasferimento di contribuzione, presso la Gestione previdenziale in cui è confluita la contribuzione obbligatoria.
L’istanza va presentata esclusivamente in via telematica, attraverso il sito Inps, o contattando il Contact Center Multicanale o rivolgendosi agli Istituti di patronato ed agli intermediari.
I periodi oggetto di riscatto sono valutati con le regole del “sistema  contributivo” e l’onere è determinato con il meccanismo del calcolo a “percentuale”, applicando l’aliquota contributiva di finanziamento in vigore alla data di presentazione della domanda nella Gestione previdenziale ove opera il riscatto.
L’onere versato è deducibile ai fini fiscali dal reddito complessivo del soggetto che lo ha sostenuto.
Il riscatto è utile ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e per la determinazione della sua misura.