Compensi amministratori: confermato l’orientamento della Cassazione
La Cassazione ribadisce la necessità della delibera assembleare espressa per la determinazione dei compensi degli amministratori, escludendo che l’approvazione del bilancio possa valere quale implicita determinazione, anche alla luce della disciplina codicistica vigente.
La Cassazione, con l’ordinanza 16.04.2026, n. 9807, in tema di compensi agli amministratori, ha ribadito in materia tributaria i principi statuiti nella pronuncia resa a Sezioni Unite n. 21933/2008, convenendo che, con riferimento alla determinazione della misura del compenso degli amministratori di società di capitali, ai sensi dell’art. 2389, c. 1, c.c., qualora non risulti stabilito nello statuto, è necessaria un’esplicita delibera assembleare, che non può essere considerata implicita in quella di approvazione del bilancio, attesa la natura imperativa e inderogabile della previsione normativa, discendente dall’essere la disciplina del funzionamento della società dettata, anche, nell’interesse pubblico al regolare svolgimento dell’attività economica. La distinta previsione della delibera di approvazione del bilancio e di determinazione dei compensi (art. 2364, nn. 1 e 3 c.c.), la mancata liberazione degli amministratori dalla responsabilità della gestione anche nel caso di approvazione del bilancio (art. 2434 c.c.) e il diretto contrasto delle delibere tacite e implicite con le regole di formazione della volontà della società (art. 2393, c. 2 c.c.) comportano che l’approvazione del bilancio contenente la posta relativa ai compensi degli amministratori non è idonea a configurare la specifica delibera richiesta dall’art. 2389 citato, salvo, però, che un’assemblea totalitaria convocata solo per l’approvazione del bilancio proceda espressamente a...