HomepageLavoroCompiuta giacenza della comunicazione di licenziamento
Lavoro
27 Giugno 2023
Compiuta giacenza della comunicazione di licenziamento
Con recente pronuncia la Corte di Cassazione torna sul tema della legittimità del licenziamento comunicato a mezzo raccomandata postale non consegnata al lavoratore per assenza sua o delle persone abilitate a riceverla.
Con sentenza 31.05.2023, n. 1539 la Corte di Cassazione è tornata ad affermare la legittimità del licenziamento nel caso di mancata consegna e compiuta giacenza della comunicazione al lavoratore.
La pronuncia affronta un tema già ampiamente dibattuto ma sempre attuale, considerato che nonostante i continui progressi delle forme di comunicazione, la tradizionale raccomandata postale con ricevuta di ritorno è tuttora considerata la soluzione preferibile. Tuttavia, nella prassi quotidiana, le ipotesi di mancata consegna o mancato ritiro continuano a suscitare incertezze in merito all’individuazione dei tempi di recapito al destinatario, soprattutto in riferimento alla decorrenza dei termini previsti per l’impugnazione.
Preliminarmente, giova qui rammentare che a prescindere dalle motivazioni per le quali è comminato, il licenziamento è un atto unilaterale recettizio e come tale, ai sensi dell’art. 1334 c.c. si perfeziona nel momento in cui il lavoratore subordinato è portato a conoscenza del provvedimento espulsivo. La presunzione legale di conoscenza opera allorché la comunicazione di licenziamento è recapitata nel luogo in cui il lavoratore ha eletto il proprio domicilio e sono spirati i termini della “compiuta giacenza”. Nel caso de quo una lavoratrice, contestando di non aver mai ricevuto la predetta comunicazione, si era opposta alla decisione dei giudici di merito che avevano...