Il riconoscimento e la determinazione dell'importo dell'assegno per il nucleo familiare (ANF) avvengono tenendo conto della tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo stesso. L'Inps, con il messaggio 18.07.2019, n. 2767, ha voluto precisare quali importi sono da considerare per la presentazione delle domande e quali, invece, non devono essere inseriti al fine del calcolo dell'importo spettante.
Si è così definito che vanno conteggiati nel reddito complessivo del nucleo familiare:
- redditi che sono assoggettabili all'Irpef (redditi da lavoro dipendente, autonomo o professionale, redditi di impresa, pensioni e vitalizi, redditi da terreni e fabbricati) considerati al netto dei contributi;
- redditi prodotti all'estero che, se venissero prodotti in Italia sarebbero soggetti alla tassazione Irpef;
- redditi da lavoro percepiti da Enti Internazionali con sede in territorio italiano, ma che non sono soggetti a tassazione italiana;
- assegni periodici versati dal coniuge nel caso di separazione o divorzio, purché non riguardino il mantenimento dei figli.
Sono elementi che non concorrono, invece, al calcolo del reddito del nucleo familiare complessivo, i seguenti:
- assegno per il nucleo familiare o qualsiasi altro trattamento dovuto per legge;
- Tfr e le relative anticipazioni;
- arretrati delle integrazioni salariali che fanno riferimento ad anni precedenti rispetto a quello di...