Conferimenti di partecipazioni minusvalenti: la nuova disciplina
L’art. 9 D.Lgs. 148/2026 estende il realizzo controllato anche al valore di realizzo inferiore al costo fiscale e, se questo scende sotto il valore normale, àncora la minusvalenza al minore fra costo fiscale e valore normale.
L’art. 9 D.Lgs. 148/2026 apporta modifiche sia all’art. 175, c. 1-bis, sia all’art. 177, c. 2, secondo periodo del Tuir, prevedendo che il regime fiscale del cd. “realizzo controllato” in tema di conferimento di partecipazioni si applica anche nel caso in cui il valore di realizzo risulti inferiore al suo costo fiscalmente riconosciuto, con l’aggiunta della precisazione che se tale valore di realizzo dovesse risultare inferiore anche al valore normale della partecipazione conferita, come determinato ai sensi dell’art. 9, c. 4 del Tuir, il valore di realizzo, ai fini del calcolo della minusvalenza, corrisponderà con il minor importo tra il costo fiscalmente riconosciuto ed il valore normale delle partecipazioni conferite.La rilevanza fiscale delle eventuali minusvalenze determinate nell’ambito operativo del regime fiscale del realizzo controllato è stata per molto tempo controversa. Il Collegato alla riforma fiscale (D.Lgs. 192/2024) dirimeva la controversia prospettando testualmente: “Le disposizioni sul realizzo controllato si applicano anche nel caso in cui il valore di realizzo risulta inferiore al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite. In tal caso ... qualora il valore normale, determinato ai sensi dell’art. 9, comma 4: a) è inferiore al predetto valore di realizzo, la minusvalenza è deducibile per un ammontare pari alla differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il valore di realizzo;...