Conferimento d’azienda, indagine fiscale sulle partecipazioni ricevute
Il regime di neutralità dell’art. 176 del Tuir resta fruibile anche se il conferente, già socio totalitario della conferitaria, non riceve quote in cambio dell’azienda: la norma AIDC n. 238/2026 e la riscrittura dell’art. 177, c. 2 del Tuir a confronto.
La norma di comportamento AIDC n. 238/2026 ha indagato la questione relativa al conferimento dell’azienda in regime di neutralità fiscale ex art. 176 del Tuir, nel caso manchi la contropartita dell’assegnazione di quote di capitale sociale al conferente, come potrebbe avvenire nel caso la società conferitaria sia già interamente posseduta dal conferente.Secondo l’art. 176, c. 4 del Tuir, il conferente l’azienda assume quale valore fiscale della partecipazione ricevuta il valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda conferita e la considera iscritta come un’immobilizzazione finanziaria nei bilanci nei quali risultavano iscritti i beni dell’azienda conferita. Tale prescrizione s’interseca con i presupposti del regime PEX della partecipazione, agevolandone il riscontro in caso di sua successiva cessione, che l’art. 176, c. 3 considera non sindacabile come operazione elusiva, legittimando in tal modo il trasferimento indiretto dell’azienda.Il perno dell’indagine dell’AIDC è consistito nel significato da attribuire al termine “partecipazioni ricevute” e se nella dinamica fiscale dell’operazione di conferimento le partecipazioni ricevute costituiscano una componente imprescindibile, per cui in mancanza di un tale rapporto permutativo (lo scambio azienda - partecipazione) l’intero congegno fiscale come impostato dall’art. 176 non sia fruibile. Per l’AIDC tale conclusione verrebbe a poggiare su considerazioni meramente formalistiche e...