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Imposte dirette 11 Settembre 2026

Conferimento minusvalente: quale costo fiscale per la conferitaria

L’art. 9 D.Lgs. 148/2026 regola la minusvalenza deducibile nei soli confronti del conferente. In assenza di un regime di subentro, per la conferitaria rileva il valore contabile d’iscrizione della partecipazione, senza alcun doppio binario.

Nel caso di conferimenti in regime di realizzo controllato minusvalenti persiste il dubbio di quale debba essere il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite nei confronti della conferitaria. Si ricorda che la norma che ammette il diritto di deduzione fiscale delle minusvalenze è unicamente orientata a definirne le condizioni nei confronti del conferente, senza che da essa possano essere fatti derivare elementi che consentano il trasbordo alla conferitaria dei risultati fiscali che vengono a consolidarsi nei confronti del conferente. Testualmente, infatti, la norma prende in considerazione la sola condizione soggettiva del conferente: “In caso di conferimenti di azioni o quote in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce, ai sensi dell’articolo 2359 primo comma, numero 1 del codice civile il controllo di una società di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) o d), ovvero incrementa la percentuale di controllo, si considera valore di realizzo, ai fini della determinazione del reddito del conferente, quello corrispondente alla quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento...” e limita di conseguenza le istruzioni regolamentari nei suoi soli confronti.Secondo un modello teorico di scrutinio la soluzione potrebbe venire articolata secondo 2 direzioni: la prima privilegia il perseguimento di una simmetria di valori fiscali idonea a evitare una qualsiasi sorta di distorsioni...

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