L’art. 177-bis del Tuir consente il regime fiscale neutro anche per il conferimento di studi professionali tra STP, superando i precedenti orientamenti fondati sull’art. 176 del Tuir e valorizzando il requisito del compendio organizzato.
L’art. 177-bis del Tuir include nel regime fiscale neutro anche i conferimenti degli studi professionali tra STP. La ricongiunzione prescrittiva del c. 1 con la casistica soggettiva individuata al c. 2 dell’art. 177-bis del Tuir consente di includere nel regime fiscale neutro qualsiasi vicenda circolatoria degli studi professionali.In dottrina, invece, è stato posto il dubbio che il regime fiscale neutro dell’art. 177-bis del Tuir non sarebbe raccordabile al conferimento di uno studio professionale di una STP in altra STP. In tale caso, sempre per tali Autori, si renderebbe in ogni caso applicabile l’art. 176 del Tuir che, pur riferendosi a conferimenti di azienda, sembra potersi applicare anche alle medesime operazioni aventi a oggetto i “complessi unitari organizzati” che, in buona sostanza, rappresentano l’azienda di una STP.La tesi non appare condivisibile in quanto l’art. 177, c. 2 del Tuir non pare limitare il regime fiscale neutro ai soli conferimenti di studi professionali gestiti da professionisti persone fisiche. Il primo comma assume a riguardo solo “il conferimento di un complesso unitario di attività materiali e immateriali, nonché di passività, organizzato per l’esercizio dell’attività artistica o professionale”, non individuando lo status soggettivo del conferente. L’inciso normativo assume a rilevanza la sola prerogativa di “modello organizzato” del compendio patrimoniale, perseguendo, con la previsione del “subentro”...