Diritto del lavoro e legislazione sociale
06 Novembre 2026
Congedo parentale: indennità all’80% per ulteriori mesi
Il D.D.L. di Bilancio 2027 non prolunga la durata del congedo parentale indennizzato, ma dispone l’elevazione dell’indennità dal 30% all’80% della retribuzione per ulteriori mesi, in base a nuovi criteri: quali sono?
Nuovi incrementi in vista per l’indennità di congedo parentale. A prevederli è il D.D.L. Bilancio 2027, all’art. 59.Come già avvenuto con le precedenti leggi di Bilancio (del 2023, 2024 e 2025), il legislatore non prolunga la durata del congedo parentale indennizzato, ma dispone solo l’elevazione dell’indennità, dal 30% all’80% della retribuzione, per ulteriori mesi.
Vi è tuttavia un importante elemento di novità stavolta: il numero dei mesi con indennità maggiorata varia se trattasi di primo, secondo o terzo figlio (e successivi).Resta confermata, come condizione di accesso all’indennità maggiorata, la fruizione dei periodi di congedo parentale entro il 6° anno di vita del figlio o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età.Ricordiamo che il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativa dal lavoro, concesso ai genitori, lavoratrici e lavoratori dipendenti, in costanza di rapporto di lavoro, entro i primi 14 anni di vita del bambino.Il periodo complessivo massimo fruibile (continuativo o frazionato), tra i 2 genitori, è di 10 mesi, elevabili a 11 se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato, di almeno 3 mesi. I periodi di congedo parentale possono essere fruiti dai genitori anche...