Accertamento, riscossione e contenzioso
11 Maggio 2026
Contraddittorio obbligatorio per strumenti statistici
L’ordinanza della Cassazione 29.04.2026, n. 11639 ribadisce la centralità del contraddittorio nell’uso di parametri e studi di settore, mettendo in discussione la legittimità di strumenti opachi come il cd. “Radar”.
La Cassazione, con l’ordinanza 29.04.2026, n. 11639, pronunciandosi sull’uso dei parametri e degli studi di settore e sui presupposti per un loro impiego legittimo, consente di sottolineare in modo ancora più marcato la piena antigiuridicità dello strumento di accertamento cd. “Radar” che gli Uffici pongono alla base delle ricostruzioni reddituali. Per la Corte di Cassazione: “la motivazione dell'avviso di accertamento fiscale mediante l'applicazione dei parametri e degli studi di settore non può esaurirsi nel mero rilievo dello scostamento da questi, ma deve essere integrata (anche sotto il profilo probatorio) con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio”. L’impiego di questi strumenti statistici non può aggirare l’obbligo del contraddittorio che, quindi, si inserisce nella dinamica della ricostruzione reddituale come fattore di aggiustamento delle rilevazioni standardizzate dei suddetti strumenti, consentendo di passare da un’informazione di cluster a un risultato d’indagine individuale. In mancanza del contraddittorio, i parametri e gli studi di settore verrebbero menomati di ogni riconoscimento processuale.Il nuovo strumento di controllo degli Uffici cd. “Radar” viene fondato su un confronto di dati con contribuenti che non vengono identificati, ma unilateralmente definiti dagli Uffici come similari. Trattasi di un programma che dai verificatori viene ritenuto in grado...