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Accertamento, riscossione e contenzioso 07 Novembre 2026

Contraddittorio parcellizzato della Cassazione e nuovo art. 6-bis

Per la Corte il contraddittorio anticipato bilancia solo accessi, ispezioni e verifiche nei locali del contribuente, non i controlli a tavolino; ma il confronto serve a interpretare i documenti ovunque avvenga il controllo e l’art. 6-bis ora lo generalizza.

La Cassazione, con l’ordinanza 23.10.2026, n. 27686, ha ribadito che l’applicabilità dei diritti e delle garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali postula lo svolgimento di accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali del contribuente. In tali casi, per la Corte, lo Statuto dei diritti e delle garanzie sarebbe di contrappeso all’invasione della sfera giuridica del contribuente, nei luoghi di sua pertinenza, ponendosi l’esigenza concreta del contraddittorio al fine di contemperare l’interesse perseguito dall’Amministrazione con una tutela più ampia garantita al contribuente.Diversa è, invece, l’ipotesi in cui la pretesa impositiva scaturisca dal vaglio degli atti sottoposti all’Amministrazione dallo stesso contribuente o esaminati in ufficio. Le ipotesi del controllo eseguito presso la sede del contribuente e del controllo c.d. a tavolino non possono essere assimilate, non essendovi l’esigenza, in tale ultimo caso, di imporre termini dilatori all’azione di accertamento che derivi da controlli fatti dall’Amministrazione nella propria sede, in base ai dati forniti dallo stesso contribuente o acquisiti documentalmente. Per la Cassazione, quindi, non costituendo la verifica c.d. a tavolino uno strumento istruttorio particolarmente invasivo della sfera personale del...

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