Diritto del lavoro e legislazione sociale
08 Ottobre 2026
Contratti di prossimità: deposito obbligatorio e nuove garanzie
I requisiti procedurali dei contratti di prossimità sono rafforzati, senza incidere sul loro ambito sostanziale, dall’art. 7-bis D.L. 62/2026, introdotto in sede di conversione, che prevede il deposito congiunto delle intese presso il Ministero del Lavoro e l’archivio nazionale del CNEL.
L’art. 7-bis D.L. 62/2026, inserito dalla legge di conversione (L. 112/2026), modifica l’art. 8 D.L. 138/2011, convertito dalla L. 148/2011, e interviene sulla contrattazione collettiva di prossimità con 3 misure distinte. La prima riguarda il deposito delle intese, la seconda la sede di sottoscrizione degli accordi derogatori nelle imprese di minori dimensioni, la terza l’informazione ai lavoratori coinvolti.Partendo dal quadro di riferimento, si rammenta che la contrattazione di prossimità consente ai contratti aziendali o territoriali, sottoscritti da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dalle loro rappresentanze in azienda, di derogare alla legge e al contratto nazionale su un novero definito di materie (art. 8). Le intese hanno efficacia generale se approvate secondo un criterio maggioritario e se orientate a finalità tipizzate, tra le quali l’incremento occupazionale, l’emersione del lavoro irregolare, la gestione delle crisi aziendali e l’avvio di nuove attività. Restano inderogabili i principi costituzionali, il diritto dell’Unione Europea e le convenzioni internazionali sul lavoro. Le materie interessate spaziano dagli impianti audiovisivi alle mansioni, dall’orario di lavoro ai contratti a termine e a tempo parziale, fino alle conseguenze del recesso, con esclusione dei licenziamenti discriminatori, per causa di matrimonio o in costanza di maternità.A seguito delle novità introdotte dalla...