Con l'arrivo del decreto Dignità si è reso davvero difficile il ricorso ai contratti a termine di durata superiore ai 12 mesi per i datori di lavoro e proprio per questo, attualmente, le aziende tentano di “aggirare il sistema” trovando forme legali, a volte rischiose, di contrattazione. Pensare a un aumento significativo dei contratti a tempo indeterminato, alla luce delle regole tassative esistenti, è oggi poco realistico. Proprio per questo motivo alcuni soggetti, limitati dai lacci e lacciuoli dalla normativa nazionale, hanno optato per l'utilizzo della casistica già prevista dei contratti stagionali; chi invece non poteva ricorrere alla stagionalità, ha dovuto optare per una scelta più coraggiosa: i c.d. contratti di prossimità (secondo quanto stabilito all'art. 8 D.L. 138/2011). Il termine si riferisce ai contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale e territoriale che operano anche in deroga alle disposizioni di legge e alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.
Tra le caratteristiche del contratto di prossimità, troviamo:
1) il suo utilizzo, che è vincolato dalle seguenti finalità: maggiore occupazione; qualità dei contratti di lavoro; adozione di forme di partecipazione dei lavoratori; emersione del lavoro irregolare; incrementi di produttività e salario; gestione delle crisi aziendali e...