Il D.L. 22.04.2021, n. 52 regola la graduale ripresa delle attività economiche e sociali che potrebbe, soprattutto all’inizio, non essere costante; le aziende hanno quindi necessità di forme contrattuali flessibili.
Il contratto di lavoro intermittente o a chiamata, disciplinato dagli artt. 13-18 D.Lgs. 81/2015, è senz’altro la forma contrattuale più flessibile, sia a tempo determinato che indeterminato. D’altra parte, è una forma contrattuale riservata ai soggetti con meno di 25 anni o con più di 55 anni oppure, a prescindere dall’età, per lo svolgimento delle mansioni previste dal R.D. 2657/1923 tra cui camerieri, personale di servizio e cucina negli alberghi o esercizi pubblici, impiegati di bureau, interpreti negli alberghi o agenzie viaggio, purché abbiano carattere discontinuo. In ogni caso, con l'eccezione dei settori del turismo, pubblici esercizi e spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a 400 giornate di effettivo lavoro nell'arco di 3 anni solari.
I contratti collettivi possono prevedere, in relazione alla specificità del settore di appartenenza, i casi di utilizzo del lavoro intermittente; a tal proposito, i contratti collettivi aziendali rappresentano un’importante opportunità perché potrebbero prevedere, anche solo per...