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Diritto del lavoro e legislazione sociale 09 Maggio 2026

Contratti stagionali fuori dal tetto delle 5 proroghe

La Cassazione, Sez. Lav., con sentenza 27.04.2026, n. 11269, lega il limite dell’art. 21 D.Lgs. 81/2015 ai soli rapporti soggetti al tetto dei 36 mesi.

La controversia prende forma dentro un rapporto di lavoro scandito dalle esigenze della stagione. Il lavoratore era stato assunto più volte con contratti a termine qualificati come stagionali e, nel corso del rapporto, le parti avevano fatto ricorso a diverse proroghe. Per i giudici di merito quel numero superava la soglia prevista in via generale dall’art. 21 D.Lgs. 81/2015 e giustificava la conversione a tempo indeterminato, con riammissione in servizio e indennità risarcitoria. La Corte d’Appello aveva quindi attribuito alla regola sulle 5 proroghe un valore autonomo, applicabile anche al lavoro stagionale. La Cassazione, con la sentenza 27.04.2026, n. 11269, interviene proprio su questo passaggio e chiarisce che la disciplina delle proroghe va letta insieme al limite complessivo dei 36 mesi, dal quale i contratti stagionali sono esclusi.Nodo tra durata massima e proroghe - La società ha portato la controversia in Cassazione sostenendo una lettura unitaria degli artt. 19 e 21. Secondo il ricorso, la disciplina delle proroghe presuppone l’esistenza del limite di durata complessiva di 36 mesi. Il contratto a termine stagionale, già collocato dalla legge fuori da quel tetto temporale, avrebbe quindi dovuto restare fuori anche dal limite delle 5 proroghe. Il ragionamento poggia sulla natura dell’attività stagionale, riconosciuta dalla legge o dalla contrattazione collettiva e collegata a lavorazioni temporanee tipizzate. La normativa, infatti, consente rinnovi...

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