Contributi in conto capitale o impianti: i criteri della Cassazione
Con l’ordinanza n. 21467/2026 la Corte distingue i contributi in conto impianti, legati all’acquisto di beni ammortizzabili, dai contributi in conto capitale, tassati come sopravvenienze attive: decisivo è lo scopo unitario dell’investimento.
La Cassazione, con l’ordinanza 24.06.2026, n. 21467, si è pronunciata sul distinguo tra i contributi in conto impianti e i contributi in conto capitale e sul relativo regime fiscale.La questione ha riguardato il regime fiscale di un contributo erogato a fronte di investimenti per progettazioni e studi, per acquisto di suolo aziendale, per opere murarie e assimilate, macchinari e attrezzature. La C.G.T. di secondo grado della Sicilia, con la sentenza n. 8618/2022, rigettava l’appello dell’Agenzia delle Entrate rilevando che il contributo era stato erogato con riferimento a un progetto concernente la realizzazione di un Centro Sportivo Polivalente, rispetto al quale la sovvenzione si pone certamente in funzione strumentale, per cui essa va configurata quale contributo in conto impianti da far confluire nel reddito sotto forma di quote di ammortamento deducibili, perché destinati all’acquisto di beni (materiali o immateriali) strumentali. L’Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso per Cassazione in quanto a suo dire l’erogazione doveva invece essere connotata come contributo in conto capitale e autonomamente tassato come sopravvenienza attiva ai sensi dell’art. 88, c. 3 del Tuir. La Corte di Cassazione si è pronunciata raccordando alla sovvenzione la natura fiscale di contributo in conto impianti, con il supporto di argomenti che si reputano essere condivisibili. Dapprima la Corte evidenzia come, ai sensi dell’art. 88, c. 3, lett. b) del Tuir, si...