Le sedi territoriali dell'Inps procedono con frequenza all'iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti dei soci di Srl, in particolare quando la società non ha dipendenti e il socio riveste anche la carica di amministratore. La logica seguita dall’Istituto è la seguente: se nessun dipendente svolge attività operativa, sarà il socio a farlo. Da questa premessa l'Istituto ricava quasi sempre l'obbligo contributivo. La Corte di Cassazione, tuttavia, è di tutt’altro avviso. L'art. 1, c. 203 L. 662/1996 richiede che il socio partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Non basta essere soci, né rivestire la carica di amministratore ma occorre una partecipazione concreta, stabile e personale all'attività d'impresa, distinta dal mero esercizio dei poteri gestori o dall'apporto di capitale.
La qualità di socio di una società di capitali non attribuisce di per sé alcun titolo a prestare opera all'interno della società, se non sulla base di un rapporto specifico, che può essere di lavoro dipendente, di collaborazione o di altro tipo. In assenza di tale rapporto, la presenza del socio nell'organigramma non giustifica l'iscrizione previdenziale.
L'Inps tende a ricavare il presupposto contributivo dalla struttura formale della società. Assenza di dipendenti, socio unico, coincidenza tra socio e amministratore, sono elementi che l’Istituto considera come prova implicita di un'operatività personale del socio e le sedi territoriali applicano questo schema in modo sostanzialmente uniforme, indipendentemente dalle specificità del caso concreto. La Cassazione ha però chiarito che l'onere della prova grava sull'Istituto, non sul contribuente. L'Inps deve dimostrare i presupposti dell'obbligo contributivo attraverso un accertamento concreto e articolato, dal quale emerga una stabile ingerenza del socio nell'attività aziendale. Un'iscrizione fondata sulla sola assenza di dipendenti non soddisfa questo requisito. Gli elementi rilevanti ai fini probatori riguardano l'attività effettiva del socio, quindi la presenza costante in azienda, la supervisione degli acquisti e delle vendite, la gestione del magazzino, i rapporti diretti con clienti e fornitori, il coinvolgimento continuativo nel ciclo produttivo o commerciale. Si tratta, evidentemente, di elementi fattuali, non desumibili dalla struttura societaria. Una società può operare senza dipendenti avvalendosi di collaboratori esterni, consulenti o servizi in outsourcing. L'amministratore può limitarsi all'indirizzo strategico e al coordinamento, senza mai intervenire materialmente sull'attività esecutiva. In questi casi l'iscrizione alla gestione commercianti non è dovuta.
Una volta accertata la legittimità dell'iscrizione, occorre individuare correttamente la base su cui calcolare i contributi dovuti. L'art. 3-bis D.L. 384/1992 stabilisce che l'ammontare del contributo annuo è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef per l'anno di riferimento. La norma richiama espressamente la categoria reddituale definita dal Tuir, e non una nozione autonoma elaborata in sede previdenziale. La Cassazione ha chiarito questo punto con un orientamento ormai consolidato, formatosi a partire dalle sentenze nn. 29779/2017 e 21540/2019, e confermato fino alle pronunce nn. 16811/2023 e 16813/2023.
La base imponibile contributiva non coincide con qualsiasi reddito percepito dal soggetto assicurato, ma si restringe ai soli redditi qualificabili come redditi d'impresa secondo le regole fiscali ordinarie. Purtroppo, nella fase amministrativa, l'Istituto tende a confermare l'iscrizione anche di fronte a documentazione contraria, rinviando ogni verifica concreta in sede giudiziale. Il rischio concreto è che un accertamento che dovrebbe essere analitico e specifico si riduca a un automatismo basato sulla struttura formale della società. L'opposizione segue il rito previdenziale, disciplinato dall'art. 442 e ss. c.p.c., con termini di decadenza normalmente più stringenti rispetto a quelli previsti in materia tributaria. Chi riceve un avviso bonario o un provvedimento di iscrizione, quindi, deve verificare se l'Istituto abbia effettivamente provato il lavoro personale e abituale del socio, oppure si sia limitato a presumerlo; se manca tale prova, la pretesa è infondata e va contestata tempestivamente.
