- licenziamento per giustificato motivo oggettivo, individuale o collettivo;
- licenziamento per giustificato motivo soggettivo o giusta causa;
- licenziamento durante il periodo di prova;
- licenziamento per superamento del periodo di comporto;
- recesso al termine del periodo di apprendistato professionalizzante;
- risoluzione consensuale avvenuta a seguito della procedura obbligatoria per le aziende soggette a tutela reale (aziende con almeno 15 dipendenti);
- risoluzione consensuale o licenziamento con accettazione dell'offerta di conciliazione ex art. 6, D.Lgs. 23/2015 (rapporto di lavoro a tutele crescenti);
- risoluzione a seguito della rinuncia al trasferimento oltre 50 km o 80 minuti dalla residenza;
- dimissioni per giusta causa, compreso il caso di dimissioni nei 3 mesi successivi al trasferimento d'azienda ex art. 2112 C.C.;
- dimissioni nel periodo tutelato per maternità, cioè fino al 1° anno di vita del bambino.
Il contributo NASpI non è invece dovuto nei seguenti casi:
- risoluzioni consensuali di rapporti di lavoro a tutele crescenti (instaurati dopo il 7.03.2015) in assenza di accettazione dell'offerta di conciliazione ex art. 6, D.Lgs. 23/2015;
- risoluzione consensuale per le aziende non soggette a tutela reale (aziende fino a 15 dipendenti);
- dimissioni volontarie;
- risoluzione consensuale in “sede protetta” (es. sede sindacale);
- decesso del lavoratore;
- risoluzione con accompagnamento alla pensione;
- licenziamento di un lavoratore già pensionato o se il diritto alla pensione matura dal giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro;
- licenziamento effettuato in conseguenza di cambio di appalto, in attuazione di clausole sociali contrattuali;
- licenziamento nel settore edile per completamento attività e chiusura cantiere;
- licenziamento effettuato da società in stato di procedura fallimentare o amministrazione straordinaria, nel caso in cui abbiano richiesto trattamenti straordinari di integrazione salariale negli anni 2019-2020 e di essere esonerate dal versamento.
Nei casi di licenziamenti collettivi ex L. 223/1991 per le aziende soggette al contributo CIGS, l'importo dovuto è pari al 82% del massimale mensile di NASpI e quindi pari a 3.285,06 euro.
Inoltre, quando la procedura di licenziamento collettivo si conclude senza accordo sindacale, l'importo triplica e sarà quindi pari a 9.855,18 euro per le aziende soggette al contributo CIGS e 4.927,59 euro per le aziende escluse dal contributo CIGS.
Le aziende devono quindi tenere presente che nell'ambito delle procedure di licenziamento collettivo, l'assenza di un accordo sindacale comporta un costo 3 volte maggiore.
Il contributo NASpI deve essere versato unitamente ai contributi Inps “DM10” del mese successivo al licenziamento, cioè entro il giorno 16 del 2° mese successivo al licenziamento, in un'unica soluzione.
