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Diritto del lavoro e legislazione sociale 12 Giugno 2026

Contribuzione su ferie non godute differibile con accordo aziendale

La prassi Inps di riferimento consente con specifico accordo sindacale di estendere oltre i 18 mesi successivi all’anno solare di maturazione il termine per l’assoggettamento contributivo delle ferie non godute del personale dipendente.

Con l’approssimarsi del periodo estivo si avvicina anche la scadenza dell’obbligazione contributiva che interessa il valore monetario delle ferie non godute dai lavoratori dipendenti entro il 18° mese successivo all’anno solare di maturazione. Tale termine, in base a quanto indicato dall’Inps con la circolare 15.01.2002, n. 15, scade il 30.06 di ogni anno con riferimento alle ferie maturate nell’anno solare anteriore di 18 mesi e non ancora fruite. Di conseguenza, il 30.06.2026 rappresenta il termine entro il quale dovranno essere godute le ferie maturate nel corso del 2024. Diversamente, qualora le stesse risultino ancora residue, il relativo valore economico dovrà essere assoggettato a contribuzione previdenziale a carico sia del datore di lavoro sia del lavoratore.La prassi Inps consente, tuttavia, di differire il termine dei 18 mesi qualora la fruizione delle ferie sia disciplinata da un accordo collettivo. In presenza di consistenti saldi ferie residui, le imprese possono quindi valutare la sottoscrizione di un accordo aziendale con le Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) o con la Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU), così da posticipare il termine entro il quale le ferie dovranno essere fruite e, conseguentemente, anche il momento in cui sorge l’obbligazione contributiva.L'accordo collettivo (che non soggiace ad alcun obbligo di deposito) potrà disciplinare le modalità di smaltimento delle ferie residue, prevedendo ad esempio una riduzione...

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