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Imposte dirette 16 Febbraio 2026

Controversa sovrapposizione disciplinare tra gli artt. 177 e 175

La riforma non chiarisce il rapporto tra l’art. 177, c. 2 e l’art. 175 del Tuir. In caso di sovrapposizione, prevale l’art. 175 quale norma speciale d’impresa: il realizzo controllato dipende dalle scritture contabili e può risultare fiscalmente neutro.

Anche la riforma fiscale in tema di conferimenti di partecipazioni non ha chiarito i rapporti tra l’art. 177, c. 2 e l’art. 175 del Tuir.In ordine al confronto dell’art. 177, c. 2 con l’art. 175 (Conferimenti di partecipazioni di controllo e di collegamento) e alla loro parziale sovrapposizione disciplinare, appare utile per l’esame della portata di tale intersezione il riporto testuale dell’art. 175, c. 1 del Tuir (che sul tema in questione non ha registrato novità legislative in sede di riforma fiscale): “Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 86, fatti salvi i casi di esenzione di cui all’art. 87, per i conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c. effettuati tra soggetti residenti in Italia nell’esercizio di imprese commerciali, si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni ricevute in cambio dell’oggetto conferito, nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero, se superiore, quello attribuito alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario”.La riportata versione letterale dell’art. 175, c. 1 del Tuir raccorda l’operazione di conferimento delle partecipazioni al solo ambito del regime d’impresa. Tuttavia, l’ampiezza della portata normativa dell’art. 177, c. 2 porta in taluni casi a consentire la sovrapposizione disciplinare con il regolamento fiscale dell’art. 175, per cui in tali casi si pone la...

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