Per la Cassazione il trustee è titolare di un Ufficio di diritto privato: il trust fund segue la carica e non la persona, passa al subentrante senza il consenso dell’uscente o degli eredi e la sostituzione sconta la sola imposta fissa.
La figura del trustee è indispensabile per l’istituzione di un trust nel senso che quale che sia il tipo di trust che si vuole istituire, esso partecipa in ogni caso alla sua delineazione strutturale. Non sussiste un mero rapporto organico tra trustee e trust come appare invece intravedibile nel rapporto tra amministratore e società, ma un rapporto che può ben connotarsi come di immedesimazione strutturale con l’istituto del trust. La tesi prevalente in dottrina, avallata anche dal giudice di Cassazione (sent. 6.10.2023, n. 28146), è che egli sia titolare di un Ufficio di diritto privato, per cui appare corretto raccordare la proprietà formale che egli detiene in ordine al trust fund, così come tutte le situazioni giuridiche che si incentrano sul trustee, come funzionali all’espletamento del suo Ufficio.Tale condivisibile connessione del trustee con l’Ufficio di diritto privato comporta l’importante conseguenza che, se anche il titolare dell’Ufficio dovesse venire a mancare, l’Ufficio come elemento strutturale del trust non si estingue, proprio in virtù di una dinamica giuridica che lo rende indipendente dalle vicende soggettive della persona che ne incentra la titolarità, a differenza dell’istituto della rappresentanza, dove, invece, il venir meno del rappresentante estingue il rapporto.La persona del trustee versa, quindi, in una condizione potestativa nei confronti del trust fund sino a quando perdura l’investitura della nomina, cessando...