Il licenziamento disciplinare torna nella giurisprudenza del lavoro con una vicenda nata sui social network. Un lavoratore di una società dei servizi ambientali aveva pubblicato più post e commenti ritenuti offensivi verso la datrice di lavoro. Le frasi erano comparse su una pagina pubblica riferibile al lavoratore e avevano attribuito all’azienda fatti legati a prestazioni e condizioni di lavoro rimasti privi di prova. La contestazione disciplinare, inviata con lettera dell’8.09.2022, riguardava pubblicazioni diffuse tra luglio e agosto. Nel quadro valutato dai giudici ha pesato anche il mancato rispetto dell’ordine di rimozione dei post disposto in via cautelare dal Tribunale di Trani. Il primo grado aveva confermato la legittimità del recesso; la Corte d’Appello di Bari aveva condiviso tale lettura, valorizzando paternità dei contenuti, carattere pubblico della pagina e affissione del codice disciplinare.Social network e misura del linguaggio - La Corte di Cassazione, Sez. Lav. con l’ordinanza 14.05.2026, n. 14165, ha dato continuità a un principio netto: il diritto di critica del lavoratore riceve tutela quando resta dentro i confini della verità, della pertinenza e della continenza. La libertà di espressione consente il dissenso verso scelte organizzative, condizioni operative e comportamenti datoriali, purché il linguaggio mantenga misura e aderenza ai fatti. Nel caso esaminato, le espressioni pubblicate erano state ritenute gravemente lesive...