La sentenza 190/06/2019 della Commissione tributaria provinciale di Latina torna (e convince) sul tema della responsabilità solidale del cessionario d'azienda, estendibile in caso di cessione effettuata in frode all'Erario anche a una'operazione di carattere “sostanziale”, effettuata attraverso la cessione separata di beni strumentali e merce. L’accertamento, basato sul riscontro documentale di atti correlati, tra cui la progressiva cessione di beni strumentali, manodopera e materiali destinati al ciclo produttivo, con riscontro di un volume d'affari crescente per la cessionaria e in diminuzione per la cedente, in presenza di una sostanziale vicinanza tra le società coinvolte e di una totale coincidenza rispetto al luogo di svolgimento dell'attività, è stato contestato sia riguardo all’avvenuta cessione di azienda, sia con riferimento al mancato rispetto da parte dell’ufficio del beneficio di escussione preventiva.
Nel rigettare il ricorso, la Commissione chiarisce che nel diritto tributario la cessione d'azienda (ritenuta fraudolenta a causa del riscontrato disegno del contribuente, secondo i giudici decisamente orientato alla sottrazione della garanzia patrimoniale) è regolata dall'art. 14 D.Lgs. 472/1997. In questo senso si è già espressa la Cassazione (sentenza 5979/2014), ribadendo testualmente come "le disposizioni del D.Lgs. 18.12.1997 n. 472, art. 14,...