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Paghe e contributi 02 Marzo 2026

CU nel lavoro domestico

La particolarità del rilascio della CU nel rapporto di lavoro domestico.

Con il 16.03.2026 verrà rilasciata, dal datore di lavoro ai lavoratori dipendenti, la Certificazione Unica (CU), quale resoconto annuo della gestione tributaria e previdenziale del rapporto di lavoro intercorso. Un’eccezione, tra coloro che rientrano nella categoria dei lavoratori anzidetti, sono i lavoratori domestici, ossia colf, badanti e babysitter; anche loro dovranno ricevere una propria CU, ma con modalità e forma del tutto peculiari.

È noto, infatti, come il datore di lavoro domestico non rivesta la qualifica di sostituto d’imposta, cosa questa che lo differenzia sostanzialmente dal classico caso di lavoro dipendente. Considerato tuttavia l’obbligo del lavoratore domestico di dover dichiarare, a mezzo del modello Redditi o 730, il proprio reddito annuale, diviene necessario il rilascio di un documento, da parte del datore, che certifichi il dato reddituale annuo.
Sul piano contrattuale, si rileva quanto disposto ex art. 34, c. 6 del Ccnl: “Il datore di lavoro deve rilasciare un'attestazione dalla quale risulti l'ammontare complessivo delle somme erogate nell'anno; l'attestazione deve essere rilasciata almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, ovvero in occasione della cessazione del rapporto di lavoro”.

In assenza di una norma specifica, quindi, l’obbligo datoriale ha una valenza puramente contrattuale. Rileva inoltre l’inapplicabilità, ex se, della disposizione che obbliga i datori di lavoro in genere a consegnare la CU, ai lavoratori, entro il 16.03 di ogni anno.
Detto questo, tuttavia, nell’operatività è consuetudine, oltreché buona regola per esigenze fiscali, che il datore fornisca al lavoratore una propria dichiarazione, nella quale specifichi le somme lorde erogate a titolo di stipendio, oltre alle somme di contribuzione eventualmente trattenute al dipendente. Potranno essere esposti, ove necessario, gli eventuali contributi versati alla Cassa Colf, a carico del lavoratore, e il Tfr corrisposto. Tale dichiarazione, naturalmente, conterrà i dati anagrafici delle parti e, per maggior chiarezza, alcuni riferimenti al contratto individuale di lavoro (periodi di riferimento, ore settimanali, ecc.).

Detta dichiarazione non dovrà essere inviata all’Agenzia delle Entrate, come di consueto avviene per la generalità delle CU, e nella pratica viene consegnata al lavoratore nel mese di marzo dell’anno successivo.
Si rammenta come la dichiarazione in esame non abbia una sola valenza tributaria, considerato che la stessa risulta utile al lavoratore anche per espletare eventuali pratiche di rinnovo del permesso di soggiorno o per il calcolo dell’Isee. Essa può inoltre essere utile al datore di lavoro al fine di usufruire delle detrazioni/deduzioni previste per il lavoro domestico.
Da notare, infine, che tale dichiarazione dovrà essere opportunamente conservata, sia dal datore di lavoro che dal lavoratore, per 5 anni a partire dalla fine del periodo cui essa si riferisce; ciò secondo l’ordinario termine di prescrizione in campo tributario.