Con messaggio 10.08.2023, n. 2923 l’Inps torna sui propri passi dopo la precedente circolare n. 68/2023 e chiarisce il regime di cumulabilità con altre misure, in particolare con l’applicazione dell’esonero contributivo parziale a favore dei lavoratori.
Il decreto Lavoro (art. 27, c. 1 D.L. n. 48/2023 conv. L. 85/2023) prevede un incentivo della durata di 12 mesi, applicabile nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile previdenziale a favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione ovvero con contratto di apprendistato professionalizzante, effettuate dal 1.06.2023 al 31.12.2023, di lavoratori che:
alla data dell'assunzione non abbiano compiuto il 30° anno di età;
non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione (NEET);
siano registrati al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” tramite portale “MyANPAL”, oppure tramite i portali regionali “Garanzia Giovani.
In proposito, con circolare 21.07.2023 n. 68, l’Inps, in linea col dettato normativo ha precisato che la misura in parola è compatibile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente sebbene, in questi casi, il beneficio si riduca al 20%. Orbene, l’Istituto ha incluso tra gli incentivi che determinano l’abbattimento al 20% anche la riduzione dei contributi previdenziali dovuti dal lavoratore disposta dall’ultima legge di Bilancio nella misura del 2% e 3% e incrementata al 6% e al 7% dal decreto Lavoro (art. 39). È evidente che si tratta di un beneficio concesso ai lavoratori e non al...