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Diritto del lavoro e legislazione sociale 22 Ottobre 2026

Cumulo di contratti: ferie e indennità senza discriminazioni

Il lavoro svolto con un secondo contratto a termine e part-time rileva, per la CGUE, nel calcolo della retribuzione feriale. Anche l’indennità di mensa, se retributiva, va considerata secondo il principio di parità di trattamento.

Con la sentenza 8.10.2026, causa C-706/23 (Scoala gimnaziala “Mihai Eminescu”), la Corte di giustizia dell’Unione Europea affronta il problema del trattamento economico spettante al lavoratore che cumuli più rapporti di lavoro, ribadendo che la presenza di un contratto principale non consente di ignorare le prestazioni rese in forza di un distinto contratto a termine e a tempo parziale.   La controversia nasce in Romania, dove 14 docenti, già impiegati a tempo pieno e indeterminato, avevano svolto tra il 2019 e il 2022 ulteriori attività didattiche con contratti a termine, part-time e retribuzione oraria. Le somme dovute durante le ferie annuali e l’indennità di mensa erano state determinate considerando soltanto il rapporto a tempo indeterminato. Accolte in primo grado le domande promosse dal sindacato, la Corte d’appello di Iasi ha investito i giudici europei dell’interpretazione delle norme applicabili.La decisione muove dall’art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE, letto alla luce dell’art. 31, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali UE: ogni lavoratore ha diritto ad almeno 4 settimane di ferie annuali retribuite. Il godimento effettivo di tale diritto presuppone, durante il riposo, condizioni economiche comparabili a quelle dei periodi lavorati. La retribuzione delle ferie non può quindi essere determinata trascurando automaticamente il lavoro e i redditi derivanti da un...

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