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Lavoro 06 Aprile 2020

Cura Italia, congedi e assistenza alle famiglie

Le misure volte a favorire i cittadini in seguito all'emergenza coronavirus.

Tra le misure intese a contenere gli effetti dell'emergenza COVID-19, il D.L. 17.03.2020, n. 18, ha posto attenzione sia alla necessità delle famiglie di assicurare una presenza ai figli a casa per la sospensione delle lezioni scolastiche, sia alla possibilità per i soggetti deboli di avere maggiore assistenza. Per il primo aspetto, i genitori possono chiedere, alternativamente, 15 giorni di congedo parentale, aggiuntivi rispetto alla durata legale, a condizione che l’altro genitore non sia per qualche motivo a casa e che non sia stato chiesto il bonus per i servizi finanziari. Per i figli fino a 12 anni il congedo è indennizzato al 50% (contro il 30% dei congedi ordinari) mentre per i congedi chiesti per i figli di età compresa fra 12 e 16 anni non è prevista l’indennità, salvo che il figlio sia portatore di una grave disabilità. Il congedo deve essere richiesto al datore di lavoro e, se indennizzato, comporta la trasmissione della domanda (anche retroattiva) all’Inps, che ha attivato l’apposita procedura a cui il genitore interessato può accedere, con il Pin rilasciato dall’Istituto o con SPID o affidando la pratica a un patronato. Quanto al secondo aspetto, i lavoratori pubblici e privati che assistono una persona con disabilità (art. 33, c. 3, L. 104/1992) e i lavoratori pubblici e privati a cui è riconosciuta una disabilità grave (art. 33, c. 6 L. 104/1992)...

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